I figli sono legittimari, vuol dire che la legge riserva loro una quota di eredità che non può essere ridotta.
Il quantum dell’eredità a loro designata si definisce in relazione al numero dei figli e alla presenza o meno del coniuge.
Se il defunto lascia il coniuge e un solo figlio a questi spetta 1 / 3 del patrimonio;
un altro terzo spetta al coniuge e la quota liberamente disponibile sarà di un terzo del valore complessivo dei beni.
Se i figli sono più di uno, spetta loro complessivamente la metà del patrimonio e al coniuge un quarto.
In assenza di coniuge invece, se il defunto ha un solo figlio, a questo spetta la metà del patrimonio, mentre se i figli sono più di uno, ereditano i 2/3 da dividere in parti uguali.
Quando il testatore nomina anche eventuali nipoti come eredi, questi acquisiscono il diritto di succedere per la parte di patrimonio che residua.
Nel caso di lasciti a nipoti, va distinto il caso di quelli che subentrano nella quota riservata per rappresentazione da quelli che il testatore vuole aggiungere alle persone che hanno quote riservate.