L’opposizione può essere presentata se il conduttore ritiene che non sussista una vera morosità, il canone sia contestato per vizi, lavori non fatti, riduzione concordata, ci siano errori formali nella notifica o nei termini.
L’articolo 665 del Codice di Procedura Civile regola il procedimento di intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida.
Durante l’udienza l’inquilino può comparire e opporsi, dichiarando le proprie ragioni.
Il giudice, in tal caso, non convalida lo sfratto.
Si apre un giudizio ordinario con istruttoria e prove.
Se il conduttore non si presenta all’udienza o non si oppone in tempo, può chiedere la revoca della convalida solo nei casi previsti dall’art. 668 c.p.c.
Deve presentare istanza motivata entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento.
Il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva della convalida oppure rigettare la richiesta e lasciare in vigore lo sfratto.
Il procedimento di sfratto viene bloccato.
Si apre un processo civile ordinario tra le parti.
Il giudice valuterà nel merito se la morosità è reale e se sussistono motivi legittimi per il mancato pagamento.