Naturalmente la risposta ideale ad un’intimazione di sfratto, almeno in teoria, è data dal pagamento delle spese dovute entro il giorno fissato per l’udienza.
In alternativa, è possibile difendersi da uno sfratto esecutivo presentando opposizione il giorno dell’udienza, in modo che il giudice non possa formalizzare e convalidare il provvedimento di sfratto.
Se, nel frattempo, l’esecuzione è già avvenuta da almeno 10 giorni, l’opposizione non è comunque ammessa.
Se l’inquilino moroso ha le prove dei validi motivi che lo hanno portato ad opporsi all’intimazione di sfratto, allora si procederà dapprima con un tentativo di conciliazione tra le parti, e successivamente, in assenza di un accordo utile tra affittuario e locatore, con una causa civile che seguirà le stesse modalità di una qualsiasi causa di lavoro.
L’affittuario può sostenere di essere lui stesso creditore nei confronti del padrone di casa, ad esempio per il fatto di avere dovuto sostenere dei costi per riparare l’appartamento in modo rapido.
Va da ultimo sottolineato che se l’inquilino moroso non può portare prove che gli consentano di opporsi allo sfratto, la scelta migliore consiste senz’altro nell’evitare una causa civile per cercare piuttosto un accordo di massima con il locatore.
Una valida alternativa è data certamente dalla richiesta del termine di grazia, già citato in precedenza, per ottenere 90 giorni di proroga a partire da quando viene ricevuta l’intimazione, in modo da avere maggiori opportunità di pagare il debito senza dover lasciare la propria casa da un giorno all’altro.
Se, invece, è ammissibile, il giudice può disporre la sospensione dell’esecuzione per gravi motivi e prevedere una cauzione.