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Quando lo sfratto può essere eseguito?

Cleopatra Greco
Cleopatra Greco
2025-09-06 06:45:58
Numero di risposte : 16
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Lo sfratto può essere eseguito dopo la notifica dell’intimazione di sfratto, quando il giudice tiene un’udienza e sente il locatore, il quale deve dichiarare se sussiste ancora la morosità. Il conduttore può presentarsi in udienza senza bisogno di un avvocato, a meno che non intenda fare opposizione allo sfratto. Il giudice emette la cosiddetta ordinanza di sfratto o anche detta «convalida di sfratto», in cui fissa un termine al conduttore per lasciare l’appartamento. Trascorso invano il periodo, se l’immobile risulta ancora occupato, l’avvocato del locatore notifica al conduttore l’originale dell’ordinanza di convalida emessa dal giudice e il cosiddetto atto di precetto. Tale atto è una sorta di ultimo avviso con cui il proprietario comunica al conduttore di rilasciare l’immobile entro 10 giorni dalla notifica, avvertendolo che, nel caso contrario, procederà con l’esecuzione forzata. Se, nonostante il decorso di tali giorni, la casa è ancora occupata, il locatore si reca con l’ufficiale giudiziario presso l’abitazione per intimare lo sfratto. L’ufficiale giudiziario fissa un secondo o un terzo accesso, eventualmente facendosi assistere dalla forza pubblica. Qualora poi risulti che l’appartamento è disabitato, l’ufficiale si avvale di un fabbro che forza la porta e riconsegna l’immobile nelle mani del locatore.