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Come viene assegnata la casa coniugale alla moglie separata?

Gabriella Silvestri
Gabriella Silvestri
2025-09-10 00:41:31
Numero di risposte : 18
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Il presupposto dell’assegnazione della casa familiare è in primo luogo il collocamento presso il coniuge dei figli. L’articolo 337-sexies tace in merito all’assegnazione della casa familiare in assenza di figli. Un’ipotesi di questo tipo potrebbe forse verificarsi nel caso in cui l’assegnatario sia affetto da patologie o infermità particolari. La dottrina dominante ritiene che non sia possibile assegnare la casa coniugale al coniuge che non sia né affidatario, né collocatario né titolare di alcun diritto reale sull’immobile. Solitamente la casa familiare viene assegnata anche al coniuge che sia semplice collocatario prevalente della prole, anche ove l’affidamento sia congiunto.
Nunzia Palumbo
Nunzia Palumbo
2025-09-09 22:00:55
Numero di risposte : 10
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L’assegnazione della casa coniugale in favore dell’ex coniuge è indirizzata a realizzare il miglior interesse dei figli: essa infatti ha lo scopo di consentire ai figli di restare nella casa dove sono cresciuti. Pertanto in sede di separazione la casa può essere assegnata al genitore collocatario dei figli anche se non è l’effettivo proprietario con la conseguenza che l’altro coniuge proprietario dell’immobile e non collocatario dei figli dovrà, suo malgrado, lasciarlo. In questo caso chi rimarrà a vivere nell’immobile si dovrà far carico delle spese di tale immobile. A questo punto ci chiediamo: può l’ex coniuge assegnatario dell’immobile, ma non proprietario, far venire a vivere il nuovo compagno/a nella casa coniugale? Come anticipato, l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge è finalizzata a garantire il miglior interesse della prole con la conseguenza che resta finché i figli non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti o decidano di andare a vivere altrove. Un altro motivo di revoca dell’assegnazione della casa coniugale è l’eventuale trasferimento del coniuge assegnatario. Il nostro ordinamento, tuttavia, non prevede alcuna disposizione che vieti all’ex moglie di far entrare un nuovo compagno nella casa familiare.
Vincenzo Grassi
Vincenzo Grassi
2025-09-09 21:07:09
Numero di risposte : 24
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Se l’immobile è di proprietà esclusiva di uno dei due, l’altro deve andarsene. Se, invece, l’immobile appartiene in comproprietà ai coniugi, allora si verifica una situazione paradossale: entrambi hanno diritto di continuare ad abitarvi. Essi, pertanto, dovranno accordarsi su chi rimarrà nella casa e chi, invece, si trasferirà altrove. L’accordo potrebbe contemplare che uno dei due lasci la disponibilità materiale della casa all’altro, ricevendo da questo una somma mensile a titolo di indennità di occupazione. Al limite, potrà essere anche prevista una occupazione gratuita, quando ad esempio la moglie abbia diritto ad un mantenimento. Al posto dell’assegno, la coppia potrebbe, appunto, stabilire che, per esempio, la moglie occuperà l’immobile a titolo gratuito anche per la metà casa dell’altro coniuge. L’accordo potrebbe anche essere nel senso che la casa venga messa in vendita sul mercato e, a vendita compiuta, venga suddiviso il ricavato tra i due coniugi. E, ancora, uno potrebbe acquire la metà dell’altro. Se nessun accordo è possibile, comunque il giudice della separazione non potrà decidere nulla al riguardo. Il coniuge interessato potrà rivolgersi al tribunale ordinario per ottenere la divisione della proprietà comune. Nulla, comunque, impedirà che l’accordo venga raggiunto durante lo svolgimento del giudizio di divisione. I coniugi potranno, infatti, sempre concordare la vendita dell’immobile, da uno all’altro o a terzi. Se questo non avverrà, il giudizio porterà alla vendita all’asta dell’immobile comune, con divisione tra i coniugi del ricavato.