Se l’immobile è di proprietà esclusiva di uno dei due, l’altro deve andarsene.
Se, invece, l’immobile appartiene in comproprietà ai coniugi, allora si verifica una situazione paradossale: entrambi hanno diritto di continuare ad abitarvi.
Essi, pertanto, dovranno accordarsi su chi rimarrà nella casa e chi, invece, si trasferirà altrove.
L’accordo potrebbe contemplare che uno dei due lasci la disponibilità materiale della casa all’altro, ricevendo da questo una somma mensile a titolo di indennità di occupazione.
Al limite, potrà essere anche prevista una occupazione gratuita, quando ad esempio la moglie abbia diritto ad un mantenimento.
Al posto dell’assegno, la coppia potrebbe, appunto, stabilire che, per esempio, la moglie occuperà l’immobile a titolo gratuito anche per la metà casa dell’altro coniuge.
L’accordo potrebbe anche essere nel senso che la casa venga messa in vendita sul mercato e, a vendita compiuta, venga suddiviso il ricavato tra i due coniugi.
E, ancora, uno potrebbe acquire la metà dell’altro.
Se nessun accordo è possibile, comunque il giudice della separazione non potrà decidere nulla al riguardo.
Il coniuge interessato potrà rivolgersi al tribunale ordinario per ottenere la divisione della proprietà comune.
Nulla, comunque, impedirà che l’accordo venga raggiunto durante lo svolgimento del giudizio di divisione.
I coniugi potranno, infatti, sempre concordare la vendita dell’immobile, da uno all’altro o a terzi.
Se questo non avverrà, il giudizio porterà alla vendita all’asta dell’immobile comune, con divisione tra i coniugi del ricavato.