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Qual è la differenza tra un canone concordato e la cedolare secca?

Gastone Serra
Gastone Serra
2025-10-08 02:10:16
Numero di risposte : 27
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La cedolare secca è un regime opzionale che consente al locatore di sostituire: IRPEF e relative addizionali Imposta di registro Imposta di bollo con un’unica imposta sostitutiva. Il canone concordato si basa su accordi territoriali stipulati tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini, validati dai Comuni. Tali accordi definiscono i valori minimi e massimi entro cui può essere determinato il canone. Aliquote 2025: 21% su contratti a canone libero (4+4) 10% su contratti a canone concordato (3+2) in Comuni ad alta tensione abitativa o con carenze di disponibilità abitative Vantaggi fiscali: Aliquota cedolare secca ridotta al 10% Detrazioni IRPEF se non si opta per la cedolare Riduzioni su IMU e TASI (fino al 25% o più, a seconda dei Comuni)
Enzo Montanari
Enzo Montanari
2025-09-26 13:29:28
Numero di risposte : 25
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Il canone concordato fa riferimento ad una tipologia di contratto di affitto, la cedolare secca è un regime di tassazione del contratto di locazione. La locazione a canone concordato è un tipo di contratto di affitto in cui il canone di locazione viene stabilito secondo accordi territoriali definiti tra le associazioni di proprietari e inquilini. Il regime di cedolare secca è un’opzione fiscale che permette ai proprietari di immobili ad uso abitativo di sostituire l’IRPEF e le relative addizionali con un’imposta sostitutiva. La cedolare secca può essere applicata anche agli affitti a canone concordato. In questo caso, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 10%, rispetto al 21% applicato ai contratti a canone libero. Comprendere le differenze tra canone concordato e cedolare secca è essenziale per prendere decisioni informate sulla gestione dei propri immobili. Ogni opzione ha i suoi vantaggi specifici in termini di flessibilità, convenienza fiscale e stabilità contrattuale, considerando che è comunque possibile applicare la cedolare alle locazioni a canone concordato.
Sebastian Neri
Sebastian Neri
2025-09-18 19:25:01
Numero di risposte : 26
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Contratto concordato e cedolare secca non sono la stessa cosa, anzi, sono due cose completamente diverse fra loro. Il contratto di locazione a canone concordato è un tipo di contratto d’affitto il cui canone viene deciso seguendo gli accordi territoriali stabiliti fra proprietari e inquilini. Il regime di cedolare secca, d’altro canto, è un regime opzionale per i contratti d’affitto di immobili ad uso abitativo effettuati tra persone fisiche che non agiscono secondo un’attività d’impresa o professionale. Tale opzione fiscale permette ai proprietari d’immobili – ricordiamo ad uso abitativo – di sostituire con l’IRPEF con un’imposta sostitutiva: quest’ultima è: un’aliquota fissa del 21% per i contratti a libero mercato e del 10% per i contratti a canone concordato. Bisogna sottolineare che, scegliendo di usufruire della cedolare secca, il locatore andrà a rinunciare in automatico alla possibilità di modificare il canone di locazione durante tutta la durata del contratto. L'aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato è pari al 10%. Qualora il locatore dell’immobile decida per il regime a cedolare secca, potrà usufruire dell’imposta sostitutiva al 10% se il contratto di locazione in soggetto è di tipo a canone concordato.
Gelsomina Sorrentino
Gelsomina Sorrentino
2025-09-11 07:10:07
Numero di risposte : 28
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L’imposta sostitutiva è pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, salvo che per i contratti a canone concordato, per cui si applica un’aliquota del 10%. Scegliendo la cedolare secca, il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. Il regime prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall’affitto dell’immobile e l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dall’imposta di bollo per registrazioni, risoluzioni e proroghe del contratto. Assolvendo la sola imposta sostitutiva, infatti, il canone di locazione non si cumula con gli altri redditi ai fini Irpef e addizionali. In più, non sono dovute né l’imposta di registro né l’imposta di bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto.