Il contribuente che ha stipulato un contratto di locazione a canone concordato con opzione alla cedolare, che ha come immobile locato un bene ubicato in un Comune con stato di calamità naturale dichiarato nel periodo che va dai 5 anni precedenti il 28/05/2014 ha diritto alla cedolare secca al 10%.
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa.
In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 13 “Altri dati”.
I contribuenti che applicano ai contratti concordati con opzione alla cedolare i cui immobili locati sono ubicati in Comuni ex calamitosi, la cedolare secca al 21% invece di quella agevolata al 10% devono controllare i presupposti per l’applicazione della cedolare secca agevolata.
Occorre quindi, far riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati che oltre a indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, individuano anche i comuni colpiti dagli eventi calamitosi in esame.