Il risarcimento dei danni è garantito dall’ordinamento giuridico italiano dall’art. 2043 del Codice Civile, che afferma che chiunque causi ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcire.
L’importo del risarcimento deve essere tale da far tornare il danneggiato nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato, nel caso in cui il danno non si fosse verificato.
Per stabilire se un evento si può considerare un danno risarcibile è necessario dimostrare: di avere subito il danno e l’entità; che è stato causato da un comportamento illecito di un altro soggetto; che il danno dipende direttamente ed esclusivamente da tale comportamento.
I principali tipi di danno puniti sono: Danno materiale; Danno fisico; Danno biologico; Danno patrimoniale; Danno morale; Danno punitivo.
Il danno materiale si intende il danneggiamento, che un soggetto subisce nella sua sfera patrimoniale e che è immediatamente suscettibile di valutazione economica.
Il danno fisico si intendono tutte quelle azioni che ledono la persona, appunto, nella sfera fisica.
Il danno biologico è un illecito provocato alla salute, che comporta una lesione dell’integrità fisica, ma anche psichica.
Il danno patrimoniale è quel tipo di danno che comporta una lesione di tipo economico al danneggiato.
Il danno morale è, invece, riferito a tutti quegli aspetti legati alla sofferenza soggettiva derivanti dall’evento o dal fatto illecito.
I danni punitivi, permettono di riconoscere un risarcimento maggiore al danneggiato, prendendo in considerazione, oltre alla perdita economica subita, altri fattori, come la gravità della colpa e della condotta del danneggiante.