Cosa dice l'articolo 873 del codice civile?

Giancarlo Longo
2025-09-14 13:26:04
Numero di risposte
: 15
L'articolo 873 del Codice Civile stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. Le due costruzioni non possono essere aderenti la distanza minima da mantenere è di almeno tre metri, fatto salvo regolamenti di edilizia locale, vincoli ambientali e codice della strada per i quali la distanza può essere anche aumentata. In casi eccezionali, la distanza può essere diminuita come ad esempio in caso di accordo tra i vicini confinanti, purché vengano sempre rispettate le distanze minime imposte a livello comunale. In generale, per determinare la distanza da rispettare, è fondamentale considerare le norme del Codice Civile e le eventuali prescrizioni dei regolamenti locali. La distanza minima di tre metri può essere aumentata in base a specifiche disposizioni comunali o a vincoli ambientali.

Elsa Conte
2025-09-14 11:56:12
Numero di risposte
: 24
Art. 873.
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
Nei regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.