Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità
tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'ALLEGATO A annesso alla presente legge.
L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età.
Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat.
Il danno biologico permanente per 1,5 punti di invalidità è la media aritmetica tra il danno spettante per 1 punto e quello spettante per 2.
Il valore del primo punto è pari a ...omississ...;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di ...omissis... per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale.
Con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
Poiché la normativa non specifica nulla al riguardo, si è stabilito, in attesa di giurisprudenza consolidata contraria, di adottare la modalità di calcolo basata sullamedia tra il risarcimento spettante per due percentuali di invalidità consecutive.
Ad esempio: il danno biologico permanente per 1,5 punti di invalidità è la media aritmetica tra il danno spettante per 1 punto e quello spettante per 2.