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Cosa rischia l'amministratore in caso di fallimento?

Loredana Giuliani
Loredana Giuliani
2025-10-11 16:05:06
Numero di risposte : 19
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L’amministratore può rispondere con i propri beni se: ha agito in modo fraudolento o con dolo verso i creditori;ha violato gli obblighi di legge o lo statuto sociale;non ha richiesto il fallimento della società per tempo, aggravando il dissesto;ha compiuto atti di mala gestio, come pagamenti preferenziali o distrazione di fondi;ha omesso il versamento delle imposte o dei contributi. In questi casi, il curatore fallimentare o i creditori possono agire personalmente contro l’amministratore, chiedendo il risarcimento del danno o il pagamento diretto dei debiti. Se però viola i suoi doveri (ad esempio, agisce in conflitto di interessi, non convoca l’assemblea in presenza di perdite rilevanti, o non aggiorna correttamente i libri contabili), può essere chiamato a rispondere in prima persona, anche penalmente. Inoltre, in caso di omesso versamento dell’IVA, contributi INPS o ritenute IRPEF, l’amministratore può subire sanzioni amministrative, civili e penali, e in taluni casi, può essere condannato anche all’interdizione temporanea dai pubblici uffici o all’inibizione a ricoprire ruoli direttivi. Tuttavia, se si riscontrano responsabilità personali degli amministratori, come la violazione degli obblighi di conservazione del capitale o la prosecuzione dell’attività in stato d’insolvenza, essi possono essere chiamati a rispondere dei debiti non coperti dalla procedura. In pratica, i debiti della società ricadono sull’amministratore solo se ha commesso irregolarità. Oltre al rischio patrimoniale, l’amministratore di una società fallita può affrontare gravi conseguenze legali, tra cui: Azioni di responsabilità civile promosse da creditori, soci o curatori fallimentari;Procedimenti penali per bancarotta fraudolenta, semplice, documentale o preferenziale;Sanzioni fiscali per omessi versamenti o false dichiarazioni;Interdizioni o inibizioni all’esercizio di cariche societarie.
Bibiana Rossetti
Bibiana Rossetti
2025-10-07 15:22:45
Numero di risposte : 28
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L’amministratore di una S.r.l. è responsabile in modo diretto e personale in caso di fallimento. La responsabilità dell’amministratore di S.r.l., a differenza del socio, è illimitata. L’amministratore risponde, infatti, dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, secondo quanto stabilito dall’art. 2740 c.c. L’amministratore che non segue queste cautele subisce le conseguenze negative dello stato di insolvenza societaria e, di conseguenza, risponde con il proprio patrimonio dei debiti sociali che non possono essere soddisfatti attraverso l’escussione dell’attivo della società stessa. Ovvero, il creditore che non ha potuto soddisfare le proprie pretese attraverso la liquidazione del patrimonio societario, potrà aggredire quello dell’amministratore. La responsabilità dell’amministratore scatta indipendentemente dalle cause del default, che può essere provocato da mille motivi: impossibilità di riscuotere i crediti, fallimento del proprio committente principale, incendio, cambiamento repentino delle condizioni di mercato, ingresso di nuovi competitor, modifiche legislative, contenzioso fiscale, e così via.
Benedetta Basile
Benedetta Basile
2025-09-29 08:47:12
Numero di risposte : 29
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La Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in relazione ai principali profili della responsabilità degli amministratori di s.r.l. in caso di fallimento. La responsabilità degli amministratori di società, pur se si tratti di chi abbia partecipato in via di mero fatto alla gestione amministrativa e contabile della società stessa, ha carattere solidale e consente al curatore del fallimento di agire in giudizio nei confronti di ciascuno dei responsabili per l’intero danno arrecato alla società ed ai suoi creditori. La scelta dell’organo amministrativo di una società decotta di procedere in via preventiva al rimborso dei finanziamenti fatti dai soci, in danno ai creditori sociali, integra a tutti gli effetti un’ipotesi di responsabilità degli amministratori che la curatela fallimentare è abilitata ad azionare in sede civile. La condotta in questione assume peraltro finanche rilevanza penale, laddove “integra il reato di bancarotta preferenziale la restituzione ai soci, effettuata in periodo di insolvenza, dei finanziamenti concessi dai medesimi alla società a titolo di mutuo”.
Clodovea Cattaneo
Clodovea Cattaneo
2025-09-17 17:39:05
Numero di risposte : 20
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L’Amministratore che non segua la cautele sopra dette subisce le conseguenze negative dello stato di insolvenza societario e, pertanto, risponde con il proprio patrimonio dei debiti sociali che non possono essere soddisfatti attraverso l’escussione dell’attivo della società stessa. In tal caso il creditore che non abbia potuto soddisfare le proprie pretese attraverso la liquidazione del patrimonio societario potrà aggredire anche quello dell’Amministratore. L’art. 2476 c.c. nella nuova formulazione prevede che “..gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e dell’integrità del patrimonio sociale. Per affermare l’esistenza di una responsabilità patrimoniale diretta ed in proprio dell’Amministratore di Srl per le obbligazioni contratte dalla Società è necessario il ricorrere di tre condizioni: • lo stato di insolvenza della società; • l’insufficienza del patrimonio sociale a coprire le passività; • l’assenza di una struttura adeguata a livello organizzativo e amministrativo che consenta di rilevare tempestivamente la crisi aziendale e fornisca la possibilità di adottare adeguate misure atte ad impedire la stessa.