Con le società di capitali, i soci sono tutelati e non vedranno mai a rischio il loro patrimonio personale.
Infatti qualora una società di capitali dovesse indebitarsi, i soci perderanno solamente i fondi versati al momento della stipula dell’atto di costituzione della società medesima e i versamenti di capitale avvenuti in seguito.
I soggetti o gli enti creditori pertanto potranno rivalersi esclusivamente sui beni appartenenti alla società chiusa, come conti correnti, beni mobili o immobili, ma non avranno il diritto di pignorare il patrimonio materiale dei soci.
E se quella società di capitali dovesse risultare senza alcun bene, ai creditori non rimane altro che chiederne il fallimento.
Per le società di capitali, i soci saranno responsabili solo nei limiti delle proprie quote e, ad ogni modo, al di sotto di un tetto massimo pari a quanto a loro corrisposto successivamente all’ultimo bilancio di liquidazione.
E se dopo tale bilancio i soci non avessero ottenuto nessun corrispettivo, nella pratica, questi non rischieranno nulla.
Solo le società di capitali, e solo quando queste abbiano contratto debiti con il fisco, nonostante siano state cancellate dal registro delle imprese, continueranno ad essere considerate “vive” dall’Agenzia Entrate Riscossione, la vecchia Equitalia, che per altri cinque anni avrà facoltà di portare la società dinanzi al giudice o richiederne il fallimento.
Tuttavia, per la richiesta di fallimento, il creditore, come anche il fisco italiano, ha a disposizione un solo anno di tempo da quando la società è stata eliminata dal registro delle imprese.
E se la dichiarazione di fallimento da parte del tribunale non sopraggiunga entro l’anno, la società cancellata non potrà più essere dichiarata fallita, nonostante la richiesta del creditore sia pervenuta nei limiti temporali previsti dalla legge.
Lo stesso vale per il fisco: se il tribunale non dichiara fallita quella società chiusa entro un anno, l’Agenzia Entrate Riscossione non potrà più richiedere la fallibilità per quella determinata società, nonostante questa sia considerata ancora in vita fino a cinque anni dalla chiusura.