Chi è il legale rappresentante in caso di fallimento di una società?

Soriana Battaglia
2025-09-17 18:46:21
Numero di risposte
: 16
Il Curatore, pur avendo la legittimità attiva e passiva, pacificamente non assume il ruolo di rappresentante legale.
Dunque, la domanda è la seguente: durante il periodo fallimentare la società rimane priva del rappresentante legale o tale ruolo resta in capo al soggetto che era in carica al momento della dichiarazione di fallimento?

Valentina Ferri
2025-09-17 18:33:09
Numero di risposte
: 29
Il curatore fallimentare non è il legale rappresentante della società.
Oppure, molto più semplicemente, sono io che non ho capito come fare la comunicazione per evitare di avere interminabili rotture.
Dopo tante traversie e spese ho dovuto chiedere l'assistenza di un legale.
Il Giudice ha chiuso la pratica perchè "il fatto non sussiste".

Marieva D'angelo
2025-09-17 16:12:45
Numero di risposte
: 30
Il legale rappresentante in caso di fallimento di una società è l'amministratore.
La sua gestione verrà attentamente scrutinata dal curatore fallimentare.
Il curatore ha il compito di determinare i debiti e i crediti della società e può agire se rileva atti anomali o comportamenti illeciti durante la gestione dell’amministratore.

Yago Piras
2025-09-17 14:36:22
Numero di risposte
: 24
La Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in relazione ai principali profili della responsabilità degli amministratori di s.r.l. in caso di fallimento.
La Corte ha ribadito che ai fini della corretta individuazione della sussistenza della figura dell’amministratore di fatto, è sufficiente l’accertamento dell’avvenuto inserimento dello stesso nella gestione dell’impresa.
La scelta dell’organo amministrativo di una società decotta di procedere in via preventiva al rimborso dei finanziamenti fatti dai soci, in danno ai creditori sociali, integra a tutti gli effetti un’ipotesi di responsabilità degli amministratori che la curatela fallimentare è abilitata ad azionare in sede civile.
La condotta in questione assume peraltro rilevanza penale, laddove “integra il reato di bancarotta preferenziale la restituzione ai soci, effettuata in periodo di insolvenza, dei finanziamenti concessi dai medesimi alla società a titolo di mutuo”.
La responsabilità degli amministratori di società, pur se si tratti di chi abbia partecipato in via di mero fatto alla gestione amministrativa e contabile della società stessa, ha carattere solidale e consente al curatore del fallimento di agire in giudizio nei confronti di ciascuno dei responsabili per l’intero danno arrecato alla società ed ai suoi creditori.