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Chi è il titolare effettivo di una società in fallimento?

Maddalena Lombardi
Maddalena Lombardi
2025-09-17 17:34:49
Numero di risposte : 27
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Il titolare effettivo di una società in fallimento deve essere individuato secondo le disposizioni previste all’art. 20 del D.Lgs. 231/2007. Il curatore di una procedura fallimentare, nonostante abbia precisi obblighi di comunicazione al Registro delle Imprese in funzione del suo incarico, non è sicuramente l’amministratore della società fallita come individuato dalle disposizioni della norma. La Camera di Commercio respinge la comunicazione del curatore restituendo in automatico un messaggio di errore in cui si evidenzia che l’intestatario è presente in visura camerale con cariche diverse da quelle amministrative o di controllo ammesse per il presente adempimento. Il registro dei titolari effettivi interessa molto chi risulta essere il titolare effettivo di una società fallita. A questo punto la cosa si fa ancora più interessante, perché sempre in base alle risposte automatiche che il registro delle Imprese sta inoltrando per respingere queste pratiche di comunicazione effettuate legittimamente dai Curatori, ci si chiede se l’obbligato che andrebbe a genio all’algoritmo informatico sarebbe l’amministratore della società fallita.
Tolomeo Bianchi
Tolomeo Bianchi
2025-09-17 17:16:27
Numero di risposte : 15
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Il curatore non è qualificabile come titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio. Essendo un mero esecutore della procedura, non è quindi qualificabile come titolare effettivo, non potendo mai essere individuato come persona fisica nell’interesse della quale il rapporto continuativo è istaurato. I componenti dell’organo amministrativo delle società di capitali, per le quali sia in corso una queste procedure, devono assolvere all’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva, facendo riferimento all’assetto proprietivo esistente al momento dell’avvio della procedura stessa. L’obbligo permane in capo all’organo amministrativo, che non è comunque il curatore o il liquidatore.
Gabriele Negri
Gabriele Negri
2025-09-17 16:51:23
Numero di risposte : 25
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Titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. La titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.