Fallito può essere amministratore di società?

Marina Bellini
2025-09-17 18:49:34
Numero di risposte
: 28
Anche un soggetto fallito può essere amministratore di srl.
A ribadirlo è l’ordinanza n. 25050 della Cassazione depositata ieri, a conferma di quanto già stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza 8 agosto 2013 n. 18904, secondo la quale le nomine degli amministratori di srl, salvo diverse indicazioni statutarie, non sono più soggette a cause di ineleggibilità o di decadenza, né risultano applicabili per analogia le norme dettate per la spa dall’art. 2382 c.c.
Tale soluzione non è stata condivisa neppure dalla curatela fallimentare del caso di specie, che vedeva l’amministratore della srl fallita adoperarsi nelle questioni insorte nell’ambito della procedura concorsuale nonostante fosse già stato dichiarato anche personalmente fallito.

Caterina Galli
2025-09-17 17:16:48
Numero di risposte
: 27
La Corte ha precisato, in particolare, che il fallito può essere amministratore di una s.r.l. atteso che per tale tipologia di società non sono prescritte cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori.
Del resto, non può nemmeno trovare applicazione, in via analogica, la norma dettata dall’art. 2382 c.c. per le società per azioni.
La linea differenziale che oggi corre tra il modello della s.p.a. e quello della s.r.l., invero, giustifica pienamente la previsione di normative non coincidenti in ordine alle cause di ineleggibilità dei soggetti destinati a gestire le due diverse forme organizzative dell’attività d’impresa.
L’autonomia statutaria riconosciuta alle s.r.l. consente, in ogni caso, di introdurre nello statuto apposite clausole che predispongano delle particolari cause di ineleggibilità e/o decadenza per gli amministratori della società, nonché di prevedere, ai sensi dell’art. 2473 c.c., specifiche ipotesi di esclusione dei soci per “giusta causa” legate anche all’eventuale fallimento di uno dei componenti della compagine sociale.
Ciò posto, l’autonomia statutaria riconosciuta alle s.r.l. consente, in ogni caso, di introdurre nello statuto apposite clausole.

Rosalino De rosa
2025-09-17 16:50:02
Numero di risposte
: 19
Un fallito può fare l’amministratore di una società.
La questione è finita sul banco della Cassazione.
La Cassazione [1] anche il fallito può essere amministratore di Srl, non anche di una Spa per le quali il divieto continua a sussistere.
La Srl non è più una piccola Spa ma ha una fisionomia autonoma, considerata strumento più agile, più flessibile, largamente centrato sulle persone dei soci e sui loro rapporti.
Dunque, è pienamente giustificata la previsione di un diverso trattamento tra l’amministratore di una Srl e di una Spa in ordine alle cause di ineleggibilità (e decadenza) dei soggetti destinati a gestire le due diverse forme organizzative dell’attività d’impresa.

Felice Rossi
2025-09-17 15:57:12
Numero di risposte
: 25
La dichiarazione di fallimento personale impedisce di svolgere o continuare a svolgere l’incarico di amministratore di Srl.
La disposizione di cui all’art. 2382 del Codice civile non può applicarsi alla fattispecie riguardante una società a responsabilità limitata, in quanto la disciplina di tale tipologia di compagine, a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 6/2003, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori.
Rispetto ad essi, quindi, non si applicano, neppure per analogia, le norme dettate per le società per azioni dal menzionato art. 2382, con la conseguenza che – salva diversa disposizione statutaria – il fallimento dell’amministratore di Srl non ne determina l’incapacità alla carica sociale.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il legislatore della riforma societaria del 2003, se non ha regolamentato le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori della Srl, neppure ha disposto al riguardo un rinvio alle norme dettate dal menzionato art. 2382 c.c. per la Spa, invece espressamente previsto dal previgente art. 2487 c.c.

Domingo Pellegrino
2025-09-17 15:40:41
Numero di risposte
: 27
Un imprenditore che ha subito un fallimento può riprendere un’attività imprenditoriale e assumere la carica di amministratore di Srl.
Dunque, dalla lettura dell’ordinanza si evince, proprio in applicazione della autonomia del modello Srl, che, in riferimento alle cause di ineleggibilità e/o decadenza degli amministratori: non si debba escludere a priori che un soggetto dichiarato fallito possa essere amministratore di Srl in una nuova realtà imprenditoriale.
Di conseguenza, il fallimento dell’amministratore di una Srl non determina la diretta conseguenza di una sua ineleggibilità a ricoprire questo ruolo o la conseguente decadenza automatica.

Costantino De Santis
2025-09-17 15:19:01
Numero di risposte
: 26
Il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di S.a.s., non ne determina l’incapacità ad assumere la carica sociale in una società a responsabilità limitata.
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione dando continuità al proprio precedente pronunciato nel 2013.
Occorre fare un passo indietro.
Con la riforma del diritto societario del 2003 (cfr D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) il legislatore ha inteso da un lato, uniformare i nostri modelli societari a quelli europei e, dall’altro lato, valorizzare il modello della S.r.l. destinato ad un largo e diffuso utilizzo nel mercato italiano.
Secondo gli Ermellini, dunque, il mancato rinvio alle norme dettate dall’art. 2382 c.c. (e non solo) per le società per azioni non è il frutto di una dimenticanza del legislatore del 2003 ma la precisa espressione di una volontà legislativa tesa a differenziare anche per questo aspetto i due modelli societari.
L’attuale modello delle S.r.l. è caratterizzato da un’accentuata elasticità che non preclude a priori ad un soggetto dichiarato fallito di poterne far parte.
Peraltro, in un’ottica di favor e di reinserimento nell’attività imprenditoriale, non è fatto divieto al fallito di intraprendere lo svolgimento di nuove e ulteriori attività imprenditoriali.
Il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE, nella sua prima versione/bozza approvata in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2021 prevede un richiamo esplicito dell’art. 2382 c.c. anche alle S.r.l., nell’ottica di una maggior trasparenza sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori provocando così il tramonto dell’orientamento giurisprudenziale volto a permettere anche al fallito di rivestire l’incarico di amministratore di S.r.l.

Maika Santoro
2025-09-17 14:35:53
Numero di risposte
: 23
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25050/2021, pubblicata il 16 settembre 2021, ha disposto che anche chi sia stato dichiarato fallito possa essere nominato e/o permanere nella carica di amministratore di srl.
L’autonomia statutaria riconosciuta alle srl consente di introdurre nello statuto apposite clausole, che prevedano delle particolari cause di ineleggibilità e/o decadenza degli amministratori delle società.
Occorre, quindi, accertare nel caso concreto la volontà dei contraenti, quale risultante dallo statuto societario, per verificare se abbiano voluto richiamare cause di ineleggibilità o decadenza degli amministratori o se, invece, abbiano voluto svincolarsi da esse.
Il legislatore non ha, infatti, previsto per le srl un’applicazione in via analogica né tantomeno un rinvio all’art. 2382 c.c. che, in tema di società per azioni, dispone come “Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l’internato, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
Resta fermo, comunque, anche per le srl il divieto per i soggetti interdetti o inabilitati di ricoprire la carica di amministratore della società stessa.
Il modello srl appare ora più elastico e flessibile, “imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali”, volto altresì “a consentire il reinserimento nell’attività imprenditoriale delle persone dichiarate fallite”.
Leggi anche
- Cosa rischia l'amministratore in caso di fallimento?
- Chi è il legale rappresentante in caso di fallimento di una società?
- Chi risponde in caso di fallimento di una SRL?
- Quando l'amministratore risponde con il proprio patrimonio?
- Chi è il titolare effettivo di una società in fallimento?
- Cosa rischia una SRL in caso di fallimento?
- Quando l'amministratore di una SRL risponde con il proprio patrimonio?
- Cosa non può fare un imprenditore fallito?