Cosa succede se durante l’anno si maturano dei Rol – così come previsto dal proprio Ccnl – ma non li si utilizza?
Le norme in materia sono piuttosto chiare a riguardo: i permessi maturati dal lavoratore – ma non goduti dallo stesso – devono essere pagati dal datore di lavoro – di solito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.
Ma alcuni Ccnl dispongono il godimento delle ore di Rol entro il 31 dicembre, altrimenti il possibile residuo deve essere liquidato in busta paga.
La liquidazione è dovuta al fatto che i Rol non hanno durata illimitata, e dunque il lavoratore o la lavoratrice non può servirsene in ogni momento lo desideri.
Tali permessi hanno una scadenza, che può essere coincidente con 12 o 24 mesi dal loro conseguimento.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Il testo parla esplicitamente di ‘decadenza’ e dunque di perdita del diritto al permesso, a cui subentra però il diritto alla liquidazione del dovuto.
Se al sopraggiungere della data indicata non avete comunque utilizzato i permessi, vi dovranno essere pagati nella busta paga di giugno 2024.
In altre parole, sarà un vostro diritto richiederli e un obbligo dell’azienda accordarveli.
Essi dovranno essere pagati come un giorno di lavoro qualsiasi.