Cosa succede ai permessi ROL non goduti?

Timoteo Bianco
2025-09-17 22:25:31
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I permessi maturati dal lavoratore – ma non goduti dallo stesso – devono essere pagati dal datore di lavoro – di solito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.
Ma alcuni Ccnl dispongono il godimento delle ore di Rol entro il 31 dicembre, altrimenti il possibile residuo deve essere liquidato in busta paga.
Di riferimento essenziale sarà dunque il termine di cui al contratto collettivo applicato.
La liquidazione è dovuta al fatto che i Rol non hanno durata illimitata, e dunque il lavoratore o la lavoratrice non può servirsene in ogni momento lo desideri.
Tali permessi hanno una scadenza, che può essere coincidente con 12 o 24 mesi dal loro conseguimento.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Il testo parla esplicitamente di ‘decadenza’ e dunque di perdita del diritto al permesso, a cui subentra però il diritto alla liquidazione del dovuto.
Se al sopraggiungere della data indicata non avete comunque utilizzato i permessi, vi dovranno essere pagati nella busta paga di giugno 2024.
In altre parole, sarà un vostro diritto richiederli e un obbligo dell’azienda accordarveli.
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