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Cosa succede ai permessi ROL non goduti?

Rosalba Sanna
Rosalba Sanna
2025-09-18 00:54:35
Numero di risposte : 25
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Le ferie e i permessi non goduti vengono pagate solo in casi eccezionali. Fin tanto che il lavoratore presta attività per l’azienda questo non è possibile. Un’eccezione è il caso in cui si abbia un contratto a tempo determinato, della durata di un solo anno, che prevede come si possa scegliere di non sfruttare le ferie, in modo da monetizzarle al termine del rapporto di lavoro. Il pagamento delle ferie non godute può anche accadere per quei lavoratori che hanno a disposizione più di 4 settimane di ferie annuali, potendo così farsi pagare le ferie eccedenti se non vengono usate. Per i contratti a tempo indeterminato nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non godute vengono retribuite. Nella fase delle dimissioni le ferie non godute sono incluse nel TFR, a meno che il contratto collettivo non lo escluda in modo esplicito. Nel caso il pagamento non avvenga, il lavoratore ha diritto a presentare, entro 10 anni, una richiesta scritta al datore tramite il mezzo della raccomandata.
Timoteo Bianco
Timoteo Bianco
2025-09-17 22:25:31
Numero di risposte : 29
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I permessi maturati dal lavoratore – ma non goduti dallo stesso – devono essere pagati dal datore di lavoro – di solito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Ma alcuni Ccnl dispongono il godimento delle ore di Rol entro il 31 dicembre, altrimenti il possibile residuo deve essere liquidato in busta paga. Di riferimento essenziale sarà dunque il termine di cui al contratto collettivo applicato. La liquidazione è dovuta al fatto che i Rol non hanno durata illimitata, e dunque il lavoratore o la lavoratrice non può servirsene in ogni momento lo desideri. Tali permessi hanno una scadenza, che può essere coincidente con 12 o 24 mesi dal loro conseguimento. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Il testo parla esplicitamente di ‘decadenza’ e dunque di perdita del diritto al permesso, a cui subentra però il diritto alla liquidazione del dovuto. Se al sopraggiungere della data indicata non avete comunque utilizzato i permessi, vi dovranno essere pagati nella busta paga di giugno 2024. In altre parole, sarà un vostro diritto richiederli e un obbligo dell’azienda accordarveli.