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La malattia interrompe il licenziamento?

Kris Colombo
Kris Colombo
2025-10-08 13:48:41
Numero di risposte : 19
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Il datore di lavoro non può licenziare un dipendente in malattia se non sono stati superati determinati limiti temporali, noti come “periodo di comporto”. Durante il periodo di comporto, il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore a causa della malattia. Il datore di lavoro può legittimamente licenziare il lavoratore se questi supera il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo o dalla legge. Se il datore di lavoro licenzia il lavoratore durante la malattia, senza che sia stata superata la durata del periodo di comporto e in assenza di una giusta causa, il licenziamento è nullo. Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore durante la malattia per giusta causa, ossia in presenza di un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro nemmeno in via provvisoria. Il licenziamento di un lavoratore durante un periodo di malattia può essere considerato nullo se avviene prima del superamento del periodo di comporto, come stabilito dalla contrattazione collettiva o dalla legge. Durante il periodo di comporto, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, e qualsiasi licenziamento effettuato in questo periodo è privo di effetti legali. La nullità del licenziamento in costanza di malattia è stata ribadita dalla giurisprudenza, che ha sottolineato l’importanza della tutela della salute e del lavoro come diritti fondamentali. Il licenziamento di un lavoratore in malattia è generalmente nullo se avviene durante il periodo di comporto, salvo eccezioni specifiche come la giusta causa.
Marianita Cattaneo
Marianita Cattaneo
2025-09-27 20:45:03
Numero di risposte : 19
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Il licenziamento intimato durante il periodo di comporto per malattia è per legge considerato nullo e determina il diritto alla reintegra e al risarcimento per il danno subìto. Durante il periodo di comporto, la decisione di licenziare il dipendente è quindi nulla e priva di effetti. La regola generale ammette deroga al ricorrere di una delle seguenti circostanze: licenziamento per giusta causa ovvero per colpa grave del lavoratore; licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione; cessazione totale dell’attività d’impresa; termine del contratto a tempo determinato; mancato superamento del periodo di prova; mancata conferma al termine del periodo di formazione nell’apprendistato. Il dipendente in malattia può essere licenziato a patto che i motivi alla base del recesso non riguardino il perdurare dell’assenza, ma una sua condotta talmente grave da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto. Il licenziamento per giusta causa si basa sul rispetto di un’apposita procedura disciplinare imprescindibile, e secondo le tempistiche stabilite dal CCNL applicato. Una volta superato il comporto, l’azienda ha due opzioni: licenziare il dipendente, comunicandogli la decisione in forma scritta, indicando i singoli giorni di assenza per malattia; mantenere il dipendente in forza.
Rosita Grasso
Rosita Grasso
2025-09-18 22:00:23
Numero di risposte : 26
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Di regola il lavoratore dipendente è tutelato quando si trova in stato di malattia e tranne in casi particolari non può essere licenziato. Il lavoratore durante la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo fissato dalla legge o dal contratto collettivo, generalmente non inferiore a 180 giorni. Alla scadenza di questo periodo, definito periodo di comporto, il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro. Esistono però delle ipotesi che consentono al datore di lavoro di licenziare il lavoratore anche durante il periodo di comporto. Cessazione totale dell’attività d’impresa: in questo caso tutti i lavoratori vengono licenziati. Licenziamento per giusta causa: avviene per una grave mancanza del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione del rapporto. Scadenza del termine del contratto a tempo determinato: se il datore di lavoro non lo rinnova, il contratto si intende automaticamente risolto, anche se il lavoratore è in malattia. Licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione: si verifica quando durante la malattia al lavoratore venga diagnosticato uno stato di invalidità permanente che renda impossibile l’espletamento delle mansioni cui era assegnato. Mancato superamento del periodo di prova: durante il periodo di prova il lavoratore può essere licenziato in qualsiasi momento, senza motivazione e senza preavviso.
Diamante Fabbri
Diamante Fabbri
2025-09-18 21:33:36
Numero di risposte : 20
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Lo stato di malattia di un dipendente a cui viene intimato un licenziamento, salvo che in caso di giusta causa, determina la sospensione del provvedimento fino alla guarigione e si considerano persistenti tra le parti tutti gli effetti del rapporto di lavoro. Pertanto, i giorni di assenza per malattia ricompresi in tale periodo possono essere computati ai fini del calcolo del comporto, rendendo legittimo un eventuale secondo licenziamento in caso di superamento dello stesso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5212, decidendo con riferimento al particolare caso di un dipendente destinatario di due intimazioni di licenziamento irrogate, a distanza di un mese l’una dall’altra, rispettivamente per scarso rendimento e superamento del comporto.