La malattia interrompe il licenziamento?

Rosita Grasso
2025-09-18 22:00:23
Numero di risposte
: 25
Di regola il lavoratore dipendente è tutelato quando si trova in stato di malattia e tranne in casi particolari non può essere licenziato.
Il lavoratore durante la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo fissato dalla legge o dal contratto collettivo, generalmente non inferiore a 180 giorni.
Alla scadenza di questo periodo, definito periodo di comporto, il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro.
Esistono però delle ipotesi che consentono al datore di lavoro di licenziare il lavoratore anche durante il periodo di comporto.
Cessazione totale dell’attività d’impresa: in questo caso tutti i lavoratori vengono licenziati.
Licenziamento per giusta causa: avviene per una grave mancanza del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione del rapporto.
Scadenza del termine del contratto a tempo determinato: se il datore di lavoro non lo rinnova, il contratto si intende automaticamente risolto, anche se il lavoratore è in malattia.
Licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione: si verifica quando durante la malattia al lavoratore venga diagnosticato uno stato di invalidità permanente che renda impossibile l’espletamento delle mansioni cui era assegnato.
Mancato superamento del periodo di prova: durante il periodo di prova il lavoratore può essere licenziato in qualsiasi momento, senza motivazione e senza preavviso.

Diamante Fabbri
2025-09-18 21:33:36
Numero di risposte
: 18
Lo stato di malattia di un dipendente a cui viene intimato un licenziamento, salvo che in caso di giusta causa, determina la sospensione del provvedimento fino alla guarigione e si considerano persistenti tra le parti tutti gli effetti del rapporto di lavoro. Pertanto, i giorni di assenza per malattia ricompresi in tale periodo possono essere computati ai fini del calcolo del comporto, rendendo legittimo un eventuale secondo licenziamento in caso di superamento dello stesso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5212, decidendo con riferimento al particolare caso di un dipendente destinatario di due intimazioni di licenziamento irrogate, a distanza di un mese l’una dall’altra, rispettivamente per scarso rendimento e superamento del comporto.