Il licenziamento per malattia è possibile se l’assenza eccede il periodo di comporto previsto dal contratto o dalla Legge.
È il periodo massimo di astensione dal lavoro per malattia di cui lavoratrici e lavoratori possono usufruire, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 32 e 38 (comma 2) della Costituzione Italiana.
La lavoratrice o il lavoratore ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro durante il periodo della malattia, e non può essere licenziato a patto che l’assenza non superi il periodo di comporto stabilito dai Contratti Collettivi, dalla Legge, dagli usi e dalla prassi.
Il periodo di comporto può avere una durata variabile a seconda dei contratti.
Per gli impiegati, il periodo di comporto è fissato dalla Legge (art. 6 Regio Decreto Legge n. 1825/24) in 3 mesi se l’anzianità di servizio è inferiore a 10 anni e 6 mesi se invece è superiore a 10 anni, mentre per gli operai si fa riferimento a quanto indicato dai vari CCNL, ma il riferimento resta il medesimo.
Il datore di lavoro può licenziare per malattia, se l’assenza eccede il periodo di comporto previsto dal contratto o dalla Legge.