Hanno diritto all'Indennità di Buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione.
L'Indennità di Buonuscita è corrisposta d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.
Il diritto all'Indennità di Buonuscita o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto.
Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto alla sede competente per territorio che dimostri l'intenzione di avvalersi del diritto.
I lavoratori con diritto all'Indennità di Buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare passano automaticamente in regime di TFR.
La prestazione verrà corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro.