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Come posso prolungare lo sfratto?

Ortensia Moretti
Ortensia Moretti
2025-10-05 20:38:42
Numero di risposte : 19
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Nel caso di sfratto per finita locazione nei capoluoghi di provincia è possibile per l’inquilino presentare istanza al Giudice per la concessione di una proroga che normalmente non può superare i sei mesi, ma, in alcuni casi specifici di bisogno sociale, può arrivare a 18 mesi. Può essere richiesta in proprio dal soggetto su cui pende lo sfratto, il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a 27.000,00 euro e nel cui nucleo familiare vi siano persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non sia in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La richiesta può essere effettuata anche dai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico. Deve essere depositata la domanda presso la cancelleria del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del richiedente, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il conduttore attesti il possesso dei requisiti sopracitati.
Pierina Villa
Pierina Villa
2025-10-02 09:00:24
Numero di risposte : 27
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Lo sfratto per finita locazione e la volontà di disdetta dei proprietari deve essere effettuata entro sei mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata a/r inviata al conduttore e deve avere come motivazione uno dei casi indicati nell’art. 3 della legge n.431/1998. Il “diniego di rinnovo” del contratto possa essere ritirato se “le parti decidono di eliminare e/o revocare e/o ritirare la disdetta conservando il vecchio contratto di locazione”. Il locatore può modificare la sua volontà sempre che ciò avvenga prima della scadenza del contratto. Dato che l’accordo è avvenuto dopo l’invio della lettera di disdetta, resta valida la volontà espressa nella transazione e, di conseguenza, decade la domanda di sfratto per finita locazione. I proprietari di casa devono dichiarare espressamente la volontà di non voler rinnovare il contratto all’inquilino. Qualunque sia la vostra strategia per allontanare l’affittuario moroso, esprimete chiaramente di voler rientrare in possesso della vostra proprietà.
Gabriele Montanari
Gabriele Montanari
2025-09-19 21:58:25
Numero di risposte : 22
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L’inquilino ha la possibilità di presentare opposizione e fermare temporaneamente la convalida dello sfratto. Se l’opposizione è basata su prova scritta – come ricevute di pagamento dei canoni – il giudice è obbligato a trasformare la procedura sommaria in un giudizio ordinario, avviando un processo di cognizione più lungo. Quando si passa dal rito sommario al rito ordinario, l’articolo 667 c.p.c. richiede che il giudice emetta un’ordinanza per il mutamento del rito. Un altro strumento a disposizione dell’inquilino per dilatare i tempi dello sfratto è la richiesta di un “termine di grazia”. Se il conduttore si trova in una situazione economica precaria, può fare domanda per il Fondo per la Morosità Incolpevole, un aiuto economico statale destinato a persone che non riescono a far fronte al canone di locazione per cause imprevedibili. Se queste notifiche non sono state eseguite correttamente, l’inquilino può presentare un’opposizione al precetto.
Danny Farina
Danny Farina
2025-09-19 21:22:26
Numero di risposte : 25
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Come allungare i tempi dello sfratto? Una delle più tipiche strade per allungare i tempi dell’uscita di casa, è quella di non ignorare l’atto di intimazione del proprietario e presentarsi all’udienza dal giudice. In queste circostanze sarà possibile infatti fare opposizione allo sfratto, contestandone i presupposti e le ragioni evidenziate dal locatore. Inoltre, per allungare i tempi dello sfratto esecutivo, è possibile anche un altro comportamento. Si può infatti andare all’udienza di convalida suddetta e, invece che fare opposizione, ammettere il proprio debito nei confronti del proprietario dell’abitazione e, contestualmente, domandare al giudice un termine per il pagamento, entro cui adempiere all’obbligazione. Il magistrato potrà, eventualmente, concedere un periodo entro cui provvedere, fino ad un massimo di 90 giorni ed, in caso di malattie gravi, disoccupazione o altre oggettive difficoltà, anche 120 giorni. In alternativa, è anche possibile fare leva, servendosi ovviamente di un bravo avvocato dato che sono questioni tecniche, su eventuali errori o inesattezze formali nella stesura degli atti della controparte oppure nella procedura di notificazione degli atti. Ove rilevate astutamente dall’interessato, potranno comportare un allungamento dei tempi dello sfratto esecutivo.