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Il canone di locazione comprende le spese condominiali?

Joseph D'angelo
Joseph D'angelo
2025-10-16 17:29:52
Numero di risposte : 18
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Il diritto svizzero in materia di locazione presuppone che le spese accessorie sostenute dal locatore siano coperte dal pagamento del canone di locazione. Gli inquilini devono quindi pagare solo le spese accessorie espressamente pattuite. Quelle non concordate specificatamente si intendono incluse nel canone di locazione e non possono essere addebitate in aggiunta. Per espressa pattuizione si intende ad esempio elencare le spese accessorie nel contratto di locazione. Secondo il Tribunale federale non è sufficiente un semplice riferimento alle condizioni generali di contratto: le spese accessorie devono sempre essere elencate nel contratto di locazione stesso. Anche la menzione «spese accessorie generali» non è sufficiente. Le singole voci di spesa devono essere dettagliate in modo sufficientemente chiaro, in caso contrario non sono dovute dagli inquilini. Questo perché altrimenti non possono essere determinate o determinabili in modo concreto. È prevista una sola eccezione per le spese di riscaldamento e d’acqua calda.
Felicia Conti
Felicia Conti
2025-10-10 06:01:07
Numero di risposte : 30
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L'errore di Giulia è stato quello di dare per scontato che tutte le spese condominiali fossero a carico di Davide, ma così non è. Spese condominiali a carico del locatore: amministrative, assicurative, postali, bancarie, 10% dei costi di portineria, nuovi impianti, forniture e pose. Spese condominiali a carico dell’inquilino: elettricità, acqua, riscaldamento, letture contatori, pulizie, 90% dei costi di portineria, serrature, citofoni, manutenzione ordinaria. Ovviamente la ripartizione varia di anno in anno in base alle effettive spese del condominio ma possiamo dire che in media circa il 20/25% spettano al proprietario di casa. Sovrastimare le spese condominiali è uno degli errori più comuni tra i proprietari di casa, e può comportare rimborsi anche molto elevati agli inquilini.
Giacomo Valentini
Giacomo Valentini
2025-09-27 22:33:24
Numero di risposte : 21
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Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Naturalmente, il locatore potrà sempre rivalersi, nei rapporti interni, nei confronti del conduttore per le spese a questi imputabili. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.