Il nuovo proprietario, che assume il ruolo di condòmino, è tenuto al pagamento delle spese condominiali (specialmente quelle ordinarie e per le parti comuni), insieme al venditore, in solido.
Inoltre, la norma indica chiaramente i contributi che dovrà versare, comprendendo sia quelli dell’anno attuale che quelli dell’anno precedente.
Sia il nuovo proprietario, che il precedente, per legge sono responsabili di tutti gli oneri condominiali relativi all’anno della vendita, e all’anno precedente.
Il pagamento di queste spese è un’obbligazione solidale.
Ciò implica che l’amministratore del condominio ha il diritto di richiedere il pagamento delle spese da entrambi, sia dal venditore che dall’acquirente, poiché entrambi sono responsabili nei confronti del condominio.
Ma, una volta che il nuovo condomino ha saldato il debito precedente, può chiedere al venditore il rimborso delle spese non pagate dal precedente condomino moroso, poiché il vecchio condomino è l’unico responsabile finale delle spese ordinarie scadute.
Il nuovo acquirente potrà recuperare anche quanto pagato per le spese ordinarie dell’anno precedente l’acquisto della proprietà.
Le spese condominiali non ancora versate dal venditore passano a carico del nuovo proprietario acquirente, che ne risponde in modo solidale.
Secondo la norma, chi subentra nei diritti di un condomino, e nei diritti delle parti comuni è obbligato al pagamento: dei contributi relativi all’anno in corso; dei contributi relativi all’anno precedente il passaggio di proprietà.
Quindi, per legge chi compra casa deve pagare le spese condominiali del vecchio proprietario condòmino, anche quando questi risulta moroso.
Il nuovo condomino ha diritto a chiedere il rimborso delle spese ordinarie non pagate dal precedente condomino moroso.