L'incapacità al lavoro e l'incapacità al guadagno non sono la stessa cosa.
L'AI distingue tra incapacità lavorativa e incapacità al guadagno:
È inabile al lavoro colui che a causa del danno alla salute non è più in grado di svolgere la professione o le occupazioni abituali.
Il grado di incapacità lavorativa viene stabilito dal medico.
È incapace al guadagno colui che a causa del danno alla salute non può più esercitare un'attività remunerata sul relativo mercato del lavoro.
Per il calcolo del grado d'invalidità è esclusivamente determinante l'incapacità al guadagno, che viene stabilita dall'Ufficio AI.
La rendita massima è il doppio rispetto a quella minima.
L’importo della rendita AI è stabilito in base al grado d’invalidità e, a partire dall’introduzione del sistema di rendite lineare il 1° gennaio 2022, in base alla quota percentuale di una rendita intera.
Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:
49 % Grado d’invalidità: 47,5 % Quota percentuale
48 % Grado d’invalidità: 45 % Quota percentuale
47 % Grado d’invalidità: 42,5 % Quota percentuale
46 % Grado d’invalidità: 40 % Quota percentuale
45 % Grado d’invalidità: 37,5 % Quota percentuale
44 % Grado d’invalidità: 35 % Quota percentuale
43 % Grado d’invalidità: 32,5 % Quota percentuale
42 % Grado d’invalidità: 30 % Quota percentuale
41 % Grado d’invalidità: 27,5 % Quota percentuale
40 % Grado d’invalidità: 25 % Quota percentuale
Se il grado d’invalidità è inferiore al 40 %, non si ha diritto ad alcuna rendita AI.
Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.