La totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di utilizzare i contributi maturati all'estero, negli Stati convenzionati con l'Italia, per raggiungere il diritto alla pensione.
La normativa UE e alcune Convenzioni bilaterali prevedono poi che i contributi inferiori al minimo necessario per la totalizzazione internazionale siano utilizzati dallo Stato contraente dove il lavoratore ha maturato il diritto a prestazione, come se fossero propri, senza un loro effettivo trasferimento.
I contributi utili ai fini della totalizzazione internazionale sono quelli obbligatori, figurativi, da riscatto e da contribuzione volontaria.
Alcune convenzioni bilaterali prevedono la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare i contributi versati negli Stati terzi che risultano legati a loro volta da accordi internazionali sia all'Italia sia all'altro Stato contraente.
La totalizzazione multipla è prevista dalle convenzioni stipulate con Argentina, Canada, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia e Uruguay.
La Convenzione con l'Argentina è l'unica che permette la totalizzazione internazionale dei contributi con qualsiasi Stato, basta che sia legato da accordi o con l'Italia o con l'Argentina e non necessariamente a entrambe.
La totalizzazione multipla è prevista dalla Convenzione stipulata con la Svizzera ed è valida anche dopo il 1° giugno 2002, data in cui si applica la normativa UE grazie all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.
La totalizzazione multipla si applica anche alla Spagna e alla Svezia in base alla vecchia Convenzione bilaterale che legava ciascuno dei due Stati all'Italia prima che applicassero i Regolamenti dell'UE.