Lo svolgimento di un'attività lavorativa all'estero pone, sotto il profilo assicurativo e previdenziale, il problema di un'esatta individuazione della legislazione di sicurezza sociale e fiscale applicabile, in virtù dello Stato extracomunitario in cui il lavoratore migrante presta la propria attività.
A questo proposito l'Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con gli Stati esteri precedentemente menzionati.
La contribuzione estera viene calcolata quando la Convenzione prevede l'istituto della totalizzazione internazionale.
In questo caso, è possibile richiedere la pensione in Italia utilizzando i contributi esteri per perfezionare i requisiti previsti.
L'importo della pensione viene calcolato in base ai contributi versati in Italia, secondo il calcolo del pro-rata.
Allo stesso modo, le istituzioni estere stabiliscono il diritto alle prestazioni a loro carico tenendo conto dei contributi versati in Italia.
Le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi: la parità di trattamento per la quale ogni Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini dell'altro Stato convenzionato lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
il mantenimento dei diritti acquisiti e la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nello Stato di residenza, anche se a carico di un altro Stato;
la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione per il lavoro svolto in ciascuno dei due Stati convenzionati, che si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche.