Come funziona la pensione se hai lavorato all'estero?

Demian Milani
2025-10-02 09:37:02
Numero di risposte
: 20
La totalizzazione dei contributi prevede la possibilità di sommare e utilizzare periodi di servizio prestati all’estero per perfezionare i requisiti utili al conseguimento della pensione di: vecchiaia anzianità inabilità ai superstiti.
Tale possibilità è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese in cui ha lavorato.
Per i Paesi UE tale periodo minimo è pari a un anno, fatto salvo quanto diversamente stabilito nelle relative convenzioni bilaterali.
I periodi assicurativi esteri non devono essere sovrapposti temporalmente a periodi accreditati in Italia.
La domanda va presentata sul sito INPS, accedendo al servizio con le proprie credenziali.
È prevista anche la possibilità di estendere la totalizzazione anche a periodi di assicurazione maturati nel territorio di Stati terzi, cioè Stati diversi da quelli che hanno stipulato la Convenzione bilaterale.

Marianna Greco
2025-10-02 08:18:02
Numero di risposte
: 16
Lo svolgimento di un'attività lavorativa all'estero pone, sotto il profilo assicurativo e previdenziale, il problema di un'esatta individuazione della legislazione di sicurezza sociale e fiscale applicabile, in virtù dello Stato extracomunitario in cui il lavoratore migrante presta la propria attività.
A questo proposito l'Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con gli Stati esteri precedentemente menzionati.
La contribuzione estera viene calcolata quando la Convenzione prevede l'istituto della totalizzazione internazionale.
In questo caso, è possibile richiedere la pensione in Italia utilizzando i contributi esteri per perfezionare i requisiti previsti.
L'importo della pensione viene calcolato in base ai contributi versati in Italia, secondo il calcolo del pro-rata.
Allo stesso modo, le istituzioni estere stabiliscono il diritto alle prestazioni a loro carico tenendo conto dei contributi versati in Italia.
Le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi: la parità di trattamento per la quale ogni Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini dell'altro Stato convenzionato lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
il mantenimento dei diritti acquisiti e la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nello Stato di residenza, anche se a carico di un altro Stato;
la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione per il lavoro svolto in ciascuno dei due Stati convenzionati, che si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Domenico Valentini
2025-10-02 05:46:48
Numero di risposte
: 19
Sono riscattabili i periodi di lavoro subordinato prestati all'estero: in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali; in Paesi che hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali, relativamente ai periodi cui la convenzione non si estende e che quindi non siano valutabili in regime convenzionale ai fini del perfezionamento del diritto a pensione. Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte. I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni. Per l'accoglimento della domanda di riscatto è necessario provare l'esistenza e durata del rapporto di lavoro. La richiesta di riscatto per lavoro all'estero può essere presentata senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico. La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite Contact center o enti di patronato e intermediari dell'Istituto.