L’omessa registrazione comporta la nullità del contratto, con conseguenze sia per il proprietario che per l’inquilino.
Nel caso di un contratto di affitto non registrato, la legge stabilisce che il proprietario non ha diritto a riscuotere il canone d’affitto concordato nel contratto.
L’inquilino che scopre di vivere in un immobile con contratto non registrato, ha il diritto di chiedere la restituzione dei canoni d’affitto già pagati.
Una possibilità di fatto sancita dall’articolo 2033 del Codice civile, in cui si specifica che chi ha effettuato un pagamento non dovuto, ha il diritto di ottenere la restituzione.
La Corte di Cassazione ha confermato che l’inquilino può avanzare una richiesta di rimborso entro sei mesi dal rilascio dell’immobile, chiedendo la restituzione di tutte le somme versate secondo un contratto che, di fatto, è nullo.
Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno rafforzato la posizione dell’inquilino in caso di contratto di locazione non registrato.
La più rilevante afferma che il locatore non può pretendere il pagamento dei canoni non percepiti né avviare una procedura di sfratto per morosità, poiché il contratto è considerato nullo.
La registrazione tardiva del contratto di affitto, regolarizzando la situazione fiscale, salva in tal modo i canoni di locazione arretrati.
Questo tipo di sanatoria che ha effetto retroattivo, obbliga l’inquilino a versare quanto stabilito nel contratto, una volta che la registrazione è stata completata.
Tuttavia, se il contratto viene registrato tardivamente, il locatore dovrà pagare le sanzioni previste, che possono variare dal 60% al 240% dell’imposta di registro non versata, in base al ritardo accumulato.
In assenza di contratto registrato, il locatore ha comunque il diritto di richiedere l’indennità di occupazione.
La somma viene determinata dal giudice, tenendo conto delle caratteristiche dell’immobile e del periodo di occupazione, senza però coincidere con l’importo del canone pattuito nel contratto nullo.
La Corte di Cassazione ha ribadito che questo principio si applica sia alle locazioni abitative che a quelle commerciali.
I contratti “in nero”, ossia stipulati verbalmente o con scritture private non registrate, espongono i proprietari al rischio di pesanti sanzioni fiscali e alla nullità del contratto.
Se il locatore ritarda la registrazione, è possibile usufruire del “ravvedimento operoso registrazione”, una procedura che consente di ridurre le sanzioni se la registrazione avviene prima di un accertamento fiscale.