Il minore divenuto maggiorenne, nell’ipotesi considerata, non può rinunciare all’eredità, risultando essa già accettata in suo nome dal legale rappresentante, ma può solo procedere all’inventario, la cui omissione comporta che egli debba essere considerato erede puro e semplice.
La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.
L’accettazione con beneficio d’inventario comporta, pertanto, l’acquisto della qualità di erede.
Gli art. 485 e seguenti c.c. disciplinano le condizioni ed i casi in cui può ottenersi o meno il beneficio, ma non si interessano della condizione di erede, che danno per acquisita.
In applicazione di tale regola deve escludersi che, ad accettazione dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede.