Chi ha accettato con beneficio di inventario può rinunciare?
Nicola Damico
2025-10-27 07:03:35
Numero di risposte
: 25
Chi ha accettato con beneficio di inventario può rinunciare.
Una volta effettuato l'inventario il chiamato all'eredità potrà dunque avere ben chiaro se le passività ereditarie siano di importo maggiore rispetto alle attività, e, dunque, scegliere di rinunciare all’eredità.
In caso di inerzia del chiamato all'eredità, nel possesso dei beni ereditari, questi diviene infatti erede a tutti gli effetti e non può più rinunciare all’eredità.
Nunzia Ferrari
2025-10-21 10:53:14
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: 25
Non si può rifiutare l’eredità dopo averla accettata con beneficio d’inventario: le due soluzioni sono tra loro incompatibili.
È invece possibile rifiutare l’eredità se è stato fatto l’inventario ma non è stata ancora formalmente accettata l’eredità.
Se il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine decennale di prescrizione del diritto di accettare; fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga), altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice.
Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Dunque, si può rifiutare l’eredità dopo l’inventario ma prima di aver accettato.
Grazia Amato
2025-10-11 01:36:58
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: 37
Il minore divenuto maggiorenne, nell’ipotesi considerata, non può rinunciare all’eredità, risultando essa già accettata in suo nome dal legale rappresentante, ma può solo procedere all’inventario, la cui omissione comporta che egli debba essere considerato erede puro e semplice.
La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.
L’accettazione con beneficio d’inventario comporta, pertanto, l’acquisto della qualità di erede.
Gli art. 485 e seguenti c.c. disciplinano le condizioni ed i casi in cui può ottenersi o meno il beneficio, ma non si interessano della condizione di erede, che danno per acquisita.
In applicazione di tale regola deve escludersi che, ad accettazione dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede.
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