:

Quanto dura l'eredità con beneficio di inventario?

Eliziario Vitali
Eliziario Vitali
2025-10-11 04:04:48
Numero di risposte : 19
0
L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma deve essere depositata una richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine dei tre mesi. Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte.
Gelsomina Sorrentino
Gelsomina Sorrentino
2025-10-11 01:16:16
Numero di risposte : 28
0
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato. E’ pure erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni. Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari. Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. L’accettazione con beneficio d’inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario può essere fatta davanti al notaio. In tal caso il notaioProceederà alla sua trascrizione nei registri immobiliari. La dichiarazione può essere fatta anche davanti al cancelliere del tribunale del luogo dove il defunto aveva l’ultimo domicilio. In questo caso, è il cancelliere stesso a occuparsi della trascrizione nei registri immobiliari.
Carmelo Esposito
Carmelo Esposito
2025-10-11 00:25:57
Numero di risposte : 29
0
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (salvo proroga), altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice. Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Anche in questo caso, se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità. L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni.
Vittoria Ferretti
Vittoria Ferretti
2025-10-10 23:54:34
Numero di risposte : 21
0
L’eredità con beneficio di inventario si considera accettata-automaticamente se non viene presentato l’inventario entro tre mesi. Se l’erede è in possesso dei beni, deve farlo entro 3 mesi. Se l’erede non è in possesso, può farlo entro 10 anni. Se l’inventario non viene completato in tempo, l’eredità si considera accettata automaticamente. L’eredità con beneficio di inventario è considerata accettata automaticamente se l'inventario non viene completato entro 3 mesi se l’erede è in possesso dei beni o entro 10 anni se l’erede non è in possesso.