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Qual è la residenza dell'inquilino per un contratto di locazione 3+2 con cedolare secca?

Donatella De Santis
Donatella De Santis
2025-10-29 13:00:10
Numero di risposte : 20
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Il conduttore non è tenuto a cambiare la residenza nel caso del contratto di affitto 3+2. Questo aspetto non rappresenta quindi un ostacolo per la stipula del contratto. In altre parole, l’inquilino ha la facoltà di mantenere la sua residenza originale senza alcun obbligo di trasferimento. Il cambio di residenza è obbligatorio solo quando la nuova casa in affitto diventa la dimora abituale per il soggetto che vi si trasferisce e non solo una dimora occasionale. La legge 431/89 che disciplina il contratto 3+2 non lo prevede e di conseguenza, il conduttore non è tenuto a modificare la propria residenza presso l’immobile preso in affitto.
Concetta Sorrentino
Concetta Sorrentino
2025-10-21 21:20:01
Numero di risposte : 28
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La residenza dell'inquilino non è menzionata direttamente in relazione al contratto di locazione 3+2 con cedolare secca. Il regime della cedolare secca si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. Possono scegliere il regime della cedolare secca i proprietari che locano un immobile ad uso abitativo. Sia i proprietari che l’inquilino devono agire come persone fisiche, cioè non nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Il regime della cedolare si applica anche alle eventuali pertinenze affittate insieme all’abitazione.
Vitalba De Angelis
Vitalba De Angelis
2025-10-13 13:16:36
Numero di risposte : 31
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La residenza dell'inquilino non è menzionata nel testo.
Laura D'angelo
Laura D'angelo
2025-10-13 12:22:14
Numero di risposte : 20
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Pertanto, l'inquilino può mantenere la residenza originale, senza che ciò possa ostacolare la sottoscrizione del contratto di affitto. Non sussiste l'obbligo di residenza per i contratti 3+2 con cedolare secca.
Morgana Gatti
Morgana Gatti
2025-10-13 10:28:12
Numero di risposte : 17
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Contrariamente a quanto si crede, l’obbligo di residenza del conduttore ai fini della stipula di un contratto 3+2 non esiste. Nessuna norma, infatti, pone una simile condizione: Non lo fa la Legge 431/98, che ha introdotto questo contratto Non lo dice il D.M. 30/12/2002, che al tempo fornì le prime indicazioni di base per gli accordi territoriali Non c’è traccia nemmeno nel D.M. 6/1/2017, il più recente ad oggi In generale, l'agevolazione fiscale (cedolare al 10% o maxi-deduzione IRPEF e sconto sull’imposta di registro) è riconosciuta al locatore indipendentemente dal fatto che il conduttore adibisca o meno l'immobile a sua abitazione principale.