La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è esente dall’imposta di registro e di bollo.
L’esenzione spetta anche nell’ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo limitato rispetto alla durata del contratto.
L’adempimento può essere effettuato direttamente e senza costi in via telematica con il modello RLI.
La comunicazione della riduzione consente di indicare correttamente nella dichiarazione dei redditi la corrispondente diminuzione del reddito da locazione senza incorrere in successive richieste di documentazione.
Se, successivamente all’accordo di riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, il canone viene riportato al valore inizialmente pattuito, il nuovo atto è soggetto a tassazione, e deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate.
L’accordo di rinegoziazione del canone in aumento, nel caso in cui dia luogo a un’ulteriore liquidazione dell’imposta per il contratto di locazione già registrato, rientra tra gli eventi che devono essere comunicati all’amministrazione finanziaria entro 30 giorni.
L’accordo di modifica del canone, sia in caso di diminuzione che in caso di aumento del canone, può essere comunicato all’Agenzia delle Entrate direttamente utilizzando, se si è in possesso del codice Pin, i servizi telematici dell’Agenzia.