Il locatore può annullare un contratto di affitto se si verificano determinate condizioni previste dalla legge, come ad esempio quando intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio ovvero del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.
Il locatore può annullare un contratto di affitto quando intende destinare l’immobile all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto.
Il locatore può recedere prima della naturale scadenza del contratto se il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso Comune.
Il locatore può annullare il contratto se l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o deve esserne assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore è di ostacolo allo svolgimento dei lavori.
Il locatore può recedere dal contratto se intende vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo tranne quello adibito a propria abitazione.
Il locatore può annullare il contratto se il conduttore senza giustificato motivo non occupa continuativamente l’immobile locato.
Il conduttore può recedere dal contratto in qualunque momento se ricorrono i motivi eventualmente previsti nel contratto stesso o altri motivi purché gravi e imprevedibili al momento della conclusione del contratto di affitto.