Nel caso in cui il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, si dovrà valutare, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, se sia possibile come primo contributo economico l’assegnazione della casa coniugale.
Nel caso di situazioni reddituali medie del coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento, e in assenza di altre condizioni valutative, la liquidazione dell’assegno è la seguente:
- con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato.
- senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato.
Nel caso in cui il coniuge richiedente l’assegno disponga di redditi propri non adeguati, i criteri liquidativi vengono applicati operando però, quale parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi.
Nell’ipotesi ad esempio di un coniuge con lavoro part-time che produce redditi modesti, la liquidazione dell’assegno di mantenimento potrebbe essere effettuata in questo modo:
- con assegnazione della casa coniugale: 1/4 del reddito del coniuge obbligato.
- senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 del reddito del coniuge obbligato.