Quanto deve dare il marito alla moglie?
Germano Ferrara
2025-11-09 10:04:48
Numero di risposte
: 17
In caso di assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'assegno di mantenimento sarà pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato, nettizzato dal valore ipotetico del canone di locazione della casa familiare.
Senza assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'assegno mensile di mantenimento in favore della stessa sarà pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato, ossia 1/3 del suo stipendio mensile di 1600 euro.
Mantenimento mensile alla moglie = 1200 / 4 = 300 euro.
Mantenimento mensile alla moglie = 1600 euro / 3 = 530 euro.
Mantenimento mensile al coniuge 300 euro + mantenimento mensile al figlio 250 euro = 550 euro.
Noel Lombardo
2025-11-01 18:31:19
Numero di risposte
: 27
Il marito è condannato a pagare all’ex moglie un assegno di mantenimento di circa 800 euro al mese in modo da garantire alla moglie 1.600 euro.
All’esito del divorzio, il marito deve pagare all’ex moglie solo 400 euro poiché, la donna è autosufficiente con 1.200 euro al mese.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11504/17, ha fissato in circa 1.000,00 euro all’anno la misura di reddito sopra la quale il coniuge non ha più diritto all’”assegno di divorzio” da parte dell’ex marito in quanto autosufficiente economicamente.
Il diritto all’assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono “giustificati motivi” il Tribunale può modificare le statuizioni sull’”assegno di divorzio “.
Tra questi “giustificati motivi” rientra a pieno titolo una nuova convivenza di fatto instaurata dall’ex coniuge.
Rosanna Silvestri
2025-10-20 17:13:44
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: 24
Nel caso in cui il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, si dovrà valutare, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, se sia possibile come primo contributo economico l’assegnazione della casa coniugale.
Nel caso di situazioni reddituali medie del coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento, e in assenza di altre condizioni valutative, la liquidazione dell’assegno è la seguente:
- con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato
- senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato.
Nel caso in cui il coniuge richiedente l’assegno disponga di redditi propri non adeguati, i criteri liquidativi del precedente caso vengono applicati operando però, quale parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi.
La liquidazione dell’assegno di mantenimento potrebbe essere effettuata in questo modo:
- con assegnazione della casa coniugale: 1/4 del reddito del coniuge obbligato
- senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 del reddito del coniuge obbligato.
Assunta Lombardi
2025-10-20 12:59:30
Numero di risposte
: 24
Non è ammesso un accordo in cui si dica che il mantenimento per la moglie durerà per sempre.
Può accadere che l’assegno di mantenimento resti dovuto al coniuge per tutta la vita.
Questo, tuttavia, non significa che si possa fare un accordo, in sede di separazione, in cui venga stabilito che l’assegno di mantenimento in favore della moglie dovrà durare per sempre.
Una clausola del genere sarebbe invalida in quanto si rientra in materia di diritti indisponibili.
Nell’accordo di separazione viene previsto che il marito corrisponderà alla moglie un assegno di 500 euro mensili vita natural durante.
Dunque, se la clausola avesse previsto la dazione di quella somma mensile, senza tuttavia qualificarla come assegno di mantenimento.
In tal caso, infatti, si sarebbe trattato di una semplice obbligazione pecuniaria quale può sussistere anche tra due persone estranee e che, dunque, deve essere adempiuta necessariamente.
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