Per il calcolo della cifra a cui deve ammontare l’assegno di mantenimento del coniuge il Giudice, secondo quanto stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione n.6698 del 2009, deve accertare come passo prioritario il tenore di vita che i coniugi avevano durante il matrimonio.
Successivamente dovrà verificare se il coniuge che richiede all’altro l’assegno di mantenimento ha mezzi economici adeguati e sufficienti a mantenere e conservare lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, indipendentemente dalla percezione dell’assegno stesso.
Lo stile e il tenore di vita durante il matrimonio sono quindi il riferimento basilare su cui il Giudice si deve basare su delicate variabili di ordine economico e statistico per dedurre la stima del valore dell’assegno di mantenimento calcolato secondo criteri-obiettivo coerenti.
Nel caso in cui il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, si dovrà valutare, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, se sia possibile come primo contributo economico l’assegnazione della casa coniugale.
Nel caso di situazioni reddituali medie del coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento e in assenza di altre condizioni valutative, la liquidazione dell’assegno è la seguente: con assegnazione della casa coniugale, assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato, senza assegnazione della casa coniugale, assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato.