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Quando si può togliere l'assegno di mantenimento?

Donato Conte
Donato Conte
2025-10-20 18:45:19
Numero di risposte : 25
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L’assegno di mantenimento può essere modificato quando si verificano variazioni nella situazione economica dei coniugi. L’aumento o il deterioramento delle capacità economiche dei coniugi separati, la costituzione di un nuovo nucleo familiare e le accresciute esigenze dei figli sono casi tipici che possono determinare la modifica dell’assegno. Un significativo incremento o peggioramento della situazione patrimoniale dei coniugi può determinare la modifica dell’assegno di mantenimento. La costituzione di una nuova famiglia dal coniuge obbligato al pagamento in favore dell’altro coniuge e dei figli, o il fatto della nascita di un ulteriore figlio può determinare una revisione dell’assegno. L’aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e legittima di per sé la revisione dell’assegno di mantenimento. I coniugi possono ricorrere al tribunale per chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti la prole conseguenti la separazione od il divorzio.
Rita Barbieri
Rita Barbieri
2025-10-20 17:42:57
Numero di risposte : 27
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È possibile chiedere al giudice la modifica o la revoca assegno di mantenimento se si verificano delle situazioni che mutano le condizioni economico-patrimoniali di uno dei due coniugi rispetto a quando era stata emessa la sentenza o l’omologa della separazione consensuale. Tra le situazioni che possono sopravvenire e che permettono questa modifica vi sono: aumento dei guadagni o nuova occupazione lavorativa da parte del coniugi beneficiario dell’assegno nuovo matrimonio o convivenza da parte del coniuge beneficiario perdita di lavoro da parte del coniuge obbligato al versamento sopravvenuta malattia o invalidità che non permette di lavorare al coniuge tenuto a versare l’assegno nascita di figli per il coniuge obbligato. Il genitore obbligato a versarlo può chiedere al giudice la revoca assegno mantenimento al figlio maggiorenne dimostrando che egli abbia raggiunto l’autonomia economica ed è conseguentemente in grado di sostenersi da solo. L’obbligo di mantenere i figli, inderogabile fin quando sono minorenni, comunque non può cessare, anche se questi hanno raggiunto la maggiore età, se non sono indipendenti economicamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2056 del 24 gennaio 2023) ha fissato a 29 anni l’età dopo la quale i figli sono ritenuti in grado di lavorare e quindi di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Spetta al genitore che chiede la revoca dell’assegno di mantenimento la prova dell’autosufficienza economica dei figli. Spetta al figlio dimostrare che si sia attivato per trovare un’occupazione che gli permetta di ottenere un’autonomia economica. L’obbligo di versaramento degli alimenti alla prole cessa se, nonostante i figli siano stati messi nella condizione di lavorare e avere un’indipendenza economica, non l’abbiano raggiunta per loro inerzia o rifiuto alle occasioni lavorative.
Giulietta Neri
Giulietta Neri
2025-10-20 14:52:51
Numero di risposte : 26
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La legge prevede tutta una serie di circostanze e condizioni al presentarsi delle quali l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento viene a cessare. Variazione delle condizioni economiche del coniuge beneficiario: partendo dal concetto che l’assegno di mantenimento dovrebbe essere una forma di sostegno ponte, cioè atto a fornire le risorse necessarie al coniuge svantaggiato per adattarsi alla nuova condizione, il fatto che questi trovi un’occupazione se era disoccupato o migliori improvvisamente la sua condizione reddituale (una rendita, una promozione professionale, ecc…) può indurre il giudice a disporre la revoca dell’assegno. Decesso dell’obbligato o del beneficiario: la morte dell’uno o dell’altro coniuge determina inevitabilmente il cessare dell’assegno di mantenimento. Nuovo matrimonio o convivenza more uxorio: se il coniuge beneficiario avvia una convivenza stabile e duratura con un nuovo partner l’assegno di mantenimento potrebbe cessare. Gravi inadempienze: Qualora il coniuge beneficiario venga meno agli obblighi contratti, ad esempio non attenda correttamente alla cura dei figli o non si impegni per trovare un’occupazione. Decorso del termine prestabilito: Nel decreto di divorzio o nell’accordo di separazione può essere previsto un termine, decorso il quale il coniuge obbligato non sarà più tenuto a versare l’assegno di mantenimento.