Un licenziamento disciplinare è illegittimo quando il datore di lavoro non ha preventivamente informato il lavoratore, con relativa concessione del termine previsto per la presentazione di eventuali giustificazioni.
La sanzione del licenziamento irrogata dal datore di lavoro per motivi disciplinari senza aver preventivamente informato il lavoratore, con relativa concessione del termine previsto per la presentazione di eventuali giustificazioni, rappresenta una violazione della procedura prevista in questi casi, con conseguente illegittimità del licenziamento.
Qualora con la contestazione disciplinare non sia stato concesso al dipendente il termine previsto dalla legge, ovvero quello più ampio riconosciuto dalla contrattazione collettiva, per la presentazione delle giustificazioni, la successiva irrogazione della sanzione sarà radicalmente nulla, così come vale nell’ipotesi in cui, seppur concesso il termine, la sanzione venga applicata prima del decorso dello stesso, a meno che il lavoratore non abbia già esercitato il suo diritto a difesa, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.
Il disposto di cui all’art. 7 della l. n. 300/1970 stabilisce, al suo comma 2, che il datore di lavoro non può assumere alcun provvedimento disciplinare nei riguardi del suo dipendente, senza averlo preventivamente messo a conoscenza dei motivi della contestazione, invitandolo a spiegare le ragioni a sua difesa.
Al successivo comma 5, viene altresì stabilità che, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi rispetto al rimprovero verbale, non possono essere irrogati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione formale inoltrata al lavoratore.