In virtù di quanto stabilito dal contratto collettivo di categoria applicabile alla fattispecie, confermata la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore cui erano state comminate tre sanzioni disciplinari nello stesso anno.
Tale contratto consentiva, infatti, il “licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” in caso di “recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione”.
Poiché, dunque, il giudice d’appello aveva accertato la legittimità dell’irrogazione di tutte e tre le sanzioni disciplinari comminate al lavoratore, la Corte di Cassazione giungeva alla conclusione di dover rigettare il ricorso proposto da quest’ultimo, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Osservava la Cassazione, in particolare, che, nel caso di specie, il lavoratore era stato sottoposto a tre sanzioni disciplinari nello stesso anno e che il licenziamento era stato irrogato “dopo che era stato contestato un ulteriore illecito disciplinare”.