La sanzione si può impugnare ricorrendo al Collegio di conciliazione e arbitrato presso la Direzione Provinciale del lavoro entro venti giorni.
Oppure, con ricorso dinanzi al Giudice del lavoro entro dieci anni.
Il licenziamento quale massima sanzione applicabile può essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della relativa lettera, mediante una ulteriore lettera di riscontro cui deve seguire entro il successivo termine di 180 giorni, il deposito del ricorso in Tribunale.
In caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo è previsto l’obbligo di reintegrazione del lavoratore.
In caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo, per motivi economici e nelle altre ipotesi in cui si accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro ma un’indennità determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale.