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Quando vanno in prescrizione i debiti con il condominio?

Nicoletta D'angelo
Nicoletta D'angelo
2025-11-22 21:13:59
Numero di risposte : 21
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I crediti condominiali si prescrivono in 5 anni per le spese ordinarie e in 10 anni per quelle straordinarie. Il termine di prescrizione inizia a decorrere: per le spese ordinarie dall’approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea condominiale; per le spese straordinarie, invece, dalla delibera che ha approvato l’intervento. L’amministratore deve agire entro massimo 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il credito. La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che dimostri la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. I crediti dell’amministratore verso il condominio, come il rimborso delle spese anticipate, si prescrivono in 10 anni.
Angela Sanna
Angela Sanna
2025-11-18 01:09:25
Numero di risposte : 26
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Per le quote ordinarie, quelle cioè che si pagano ogni mese per la manutenzione ordinaria e i consumi, pulizia, giardinaggio, compenso amministratore, la prescrizione è di soli 5. Per le quote straordinarie, quelle cioè che vanno corrisposte per i lavori di ristrutturazione e altre spese eccezionali, da affrontarsi di tanto in tanto e di valore particolarmente alto, la prescrizione è di 10 anni. Questo significa che l’amministratore, a partire dal sesto anno per le quote ordinarie e dall’undicesimo per quelle straordinarie non può più pretendere alcunché dal condomino moroso. Per quanto riguarda i debiti condominiali relativi alle quote ordinarie, la prescrizione decorre dal giorno successivo alla delibera di approvazione del rendiconto formato dall’amministratore. Dunque, per l’ordinaria amministrazione la decorrenza della prescrizione quinquennale parte dalla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto. Invece, per quanto riguarda i debiti condominiali relativi alle quote straordinarie la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla delibera che approva i lavori e il piano di riparto presentato dall’amministratore. L’interruzione della prescrizione avviene con ogni atto formale con cui l’amministratore di condominio ricorderà di pagare le quote, e da questo atto riprendono a decorrere i termini
Filippo Martinelli
Filippo Martinelli
2025-11-09 20:29:44
Numero di risposte : 28
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La norma di riferimento va rinvenuta nell'articolo 2948 del codice civile, che stabilisce i seguenti termini di prescrizione: in caso di spese ordinarie, il condominio ha 5 anni di tempo per recuperare le somme dovute; per le spese straordinarie, il condominio ha 10 anni di tempo per recuperare le quote non pagate. La prescrizione può essere interrotta da alcuni atti, dai quali si evince manifestamente la volontà del condominio di richiedere il pagamento delle somme dovute. Tra questi atti rientrano: l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con cui si richiede il pagamento delle spese; la notifica di un decreto ingiuntivo; qualsiasi atto giudiziale avviato per il recupero del credito. Quindi, con queste richieste di pagamento formali si azzera la prescrizione, e il termine di cinque anni ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo. Tuttavia, per l'inquilino, il termine di prescrizione degli oneri accessori dovuti è di soli 2 anni, decorrenti dalla relativa richiesta del proprietario di casa.
Giuseppa Pagano
Giuseppa Pagano
2025-11-01 17:02:21
Numero di risposte : 19
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Il periodo di tempo che occorre perché maturi la prescrizione dei crediti del condominio verso i singoli condòmini è una questione di costante interesse. Per le quote ordinarie, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il termine prescrizionale è di cinque anni. In tal senso si veda, fra le altre, la sentenza della Cassazione n. 4489 del 25.2.2014, secondo cui, avendo tale tipo di spese “natura periodica”, il relativo credito è soggetto al disposto dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., in base al quale soggiace a prescrizione quinquennale tutto quello “che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Per le spese condominiali di carattere straordinario, invece, non risultano pronunce a livello di legittimità. Tuttavia, al riguardo, è agevole argomentare che, trattandosi di spese non aventi natura periodica, non può che ritenersi applicabile – anche sulla base dell’orientamento della Cassazione appena citato – il termine ordinario di prescrizione decennale. Quanto alla data di decorrenza del periodo utile ai fini della prescrizione, non si registra, sul punto, una posizione univoca. L’orientamento prevalente (espresso peraltro anche nella citata sentenza n. 4489/2014) è comunque nel senso di considerare come termine iniziale la data in cui sia stata deliberata non solo la spesa ma anche (ove ciò, ovviamente, non avvenga contestualmente) il relativo stato di riparto.
Silvana Carbone
Silvana Carbone
2025-10-22 23:56:06
Numero di risposte : 22
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Le spese condominiali possono essere di due tipi: quote ordinarie e quote straordinarie. In linea generale, come prevede l’articolo 2946 cod. civ., la prescrizione scatta dopo 10 anni, ma per i pagamenti periodici che devono essere effettuati almeno una volta all’anno la prescrizione è di 5 anni. Quindi la prescrizione delle quote ordinarie è di 5 anni, con il termine che inizia a decorrere dall’approvazione del piano di riparto da parte dell’assemblea. Per le spese straordinarie, quelle dovute solo in occasioni eccezionali, il termine di prescrizione è di 10 anni. Il termine di prescrizione delle quote condominiali, sia quelle ordinarie che straordinarie, inizia a decorrere dalla data in cui l’assemblea di condominio approva il rendiconto e lo stato di riparto presentati dall’amministratore. La prescrizione poi si azzera e si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell’assemblea condominiale, quindi ogni anno. L’amministratore può interrompere il termine di prescrizione in vari modi oltre alla possibilità di convocare l’assemblea per l’approvazione del piano di riparto contenente i crediti non riscossi. La prescrizione delle quote condominiali dovute dall’inquilino è di 2 anni che decorrono da quando il locatore ne fa richiesta.
Radio Fontana
Radio Fontana
2025-10-22 20:42:46
Numero di risposte : 23
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Le spese condominiali non pagate vanno in prescrizione dopo 5 anni dalla data in cui sono dovute. Questo significa che, trascorso questo periodo, il condominio non può più agire legalmente per recuperare l’importo dovuto. È essenziale tenere traccia delle scadenze per evitare che il diritto al recupero del credito vada perso per prescrizione. La prescrizione può essere interrotta se il condominio intraprende azioni legali o invia richieste formali di pagamento.