I debiti condominiali possono rappresentare un argomento di forte discussione tra i condomini, soprattutto laddove alcuni di essi siano in regola con i pagamenti ed altri, invece, risultino morosi.
Infatti, bisogna tener presente che dei debiti contratti nell’interesse del condominio rispondono tutti i condomini, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno morosi.
Unico limite, in tal senso, è rappresentato dall’art. 63 disp. att. c.c., ove si prevede espressamente che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.
Ed allora, in questi casi, il condomino – seppur in regola con i pagamenti – rischia di vedersi notificare atti esecutivi volti al recupero del credito, finanche ad arrivare al pignoramento dell’immobile di proprietà.
Bisogna sempre tener presente, infatti, che la quota di debito ripartita sulla base delle tabelle millesimali è equiparata – a tutti gli effetti – ad un debito personale, con la conseguenza che il creditore, onde ottenere il recupero del credito, può intraprendere qualunque tipo di azione, anche esecutiva.