Il risarcimento per il mancato riconoscimento genitoriale non conosce prescrizione, a prescindere dalle azioni del titolare, perché il diritto originario non attiene alla sfera patrimoniale, bensì al diritto al riconoscimento.
La possibilità di chiedere un’azione di riconoscimento giudiziale è imprescrittibile, difatti può essere esercitata anche post-mortem del padre o perfino del figlio, tramite l’azione degli eredi.
La sospensione mette un fermo temporaneo alla decorrenza della prescrizione, la quale riprende il decorso da dove si era sospesa.
L’interruzione della prescrizione si verifica ogni volta in cui il creditore esercita il suo diritto o lo fa presente al debitore, oppure quest’ultimo lo riconosce, e la prescrizione si azzera.
I debiti condominiali non si prescrivono perché la prescrizione è interrotta annualmente, oltre alla diffida e al sollecito di pagamento, anche il credito di bilancio riportato in assemblea e approvato interrompe la prescrizione.
La prescrizione considera singolarmente ogni rata, ad esempio l’assegno di mantenimento, l’assegno alimentare e il canone di affitto.
I pagamenti rateali sospendono la prescrizione.
La sospensione del debito si verifica, per esempio, durante i pagamenti rateali, durante i procedimenti civili, ma anche in presenza di un atto di pignoramento o di giudizio.
Gli atti interruttivi della prescrizione non devono necessariamente essere formali o inviati da un avvocato, ma è sufficiente una semplice diffida scritta dal creditore.
L’ammissione del debito da parte del debitore interrompe il decorso della prescrizione, anche se avviene in modo implicito.