Le ipotesi in cui, per giurisprudenza consolidata, vi sia una “giusta causa” di dimissioni sono:
Le molestie sessuali da parte del datore di lavoro oppure offese, ingiurie e comportamenti denigratori;
Il mancato o ritardo pagamento dello stipendio (il ritardo deve essere apprezzabile, ovvero tale da recare disagio e mettere in difficoltà economica il dipendente e non essere una prassi tollerata in precedenza dal lavoratore);
L’omesso versamento dei contributi previdenziali;
Il mobbing;
Il demansionamento;
La pretesa di esecuzione di prestazioni illecite da parte del lavoratore.
Le dimissioni per “giusta causa” si hanno quando il lavoratore mette fine al rapporto di lavoro per un fatto addebitabile al datore di lavoro, idoneo ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.
Dunque, si tratta di una perdita dal lavoro solo apparentemente volontaria perché, in realtà, è stata indotta da una grave violazione dei doveri in capo al datore di lavoro.
Il lavoratore ha il diritto di recedere dal proprio contratto di lavoro, ovvero di rassegnare le proprie dimissioni, quando vi sia una situazione che rende insostenibile la prosecuzione del rapporto lavorativo.