I motivi che possono giustificare il licenziamento “in tronco” di un lavoratore o di una lavoratrice sono: falsa malattia o falso infortunio, uso scorretto dei permessi ex legge 104/92, rifiuto a riprendere il lavoro dopo che, in seguito alla visita medica fiscale, è stata constatata l’insussistenza della malattia, durante il periodo di malattia il dipendente lavora per terzi, pregiudicando la guarigione ed il ritorno al lavoro, falsa timbratura del cartellino, inadempimenti contrattuali e perdita dei requisiti, abbandono ingiustificato del posto di lavoro, tale da determinare la mancanza di sicurezza degli impianti e una possibile minaccia all’incolumità delle persone, rifiuto ingiustificato e reiterato ad eseguire la prestazione lavorativa, violazione del patto di non concorrenza, comportamenti lesivi e penalmente perseguibili, insubordinazione, furto durante l’esercizio dell’attività lavorativa, condotta extra-lavorativa penalmente rilevante, tale da far venir meno il vincolo di fiducia.
Il licenziamento per giusta causa è il provvedimento con cui il datore di lavoro licenzia senza preavviso il dipendente o la dipendente che ha messo in atto comportamenti o inadempimenti contrattuali così gravi che non è più possibile proseguire il rapporto di lavoro, neanche in via provvisoria.
Secondo la giurisprudenza il licenziamento per giusta causa è una sanzione disciplinare – la sanzione disciplinare per eccellenza – che può essere irrogata per fatti talmente gravi che non è possibile ricollocare il dipendente in un’altra posizione all’interno dell’azienda.
Si distingue da un’altra forma di licenziamento – il licenziamento per giustificato motivo soggettivo – perché, in questo secondo caso, i comportamenti del lavoratore o della lavoratrice sono sì gravi, ma non tali da determinare il licenziamento in tronco.
Il datore di lavoro deve seguire la procedura per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sancita dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro: contestazione di addebito, formulazione delle giustificazioni, comminazione della sanzione disciplinare, eventuale successiva impugnazione della sanzione da parte del lavoratore, possibile tentativo di conciliazione, ricorso al Magistrato, ricorso al Collegio di conciliazione ed arbitrato.