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Quali sono le cause del licenziamento per giusta causa?

Rosalia Ferrara
Rosalia Ferrara
2025-10-23 13:31:58
Numero di risposte : 25
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Il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ma è tenuto al preavviso. Il licenziamento per giusta causa, invece, è la conseguenza di una condotta talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche in via temporanea. Tra gli esempi di licenziamento per giusta causa troviamo: l’insubordinazione verso i superiori; il furto di beni aziendali; minacce e violenze nei confronti del datore di lavoro o dei colleghi; il danneggiamento di beni aziendali; falsa malattia o infortunio; l’uso fraudolento dei permessi della Legge 104; la violazione del patto di non concorrenza; le false timbrature del cartellino; il rifiuto ingiustificato e reiterato a eseguire la prestazione lavorativa; l’abbandono ingiustificato del luogo di lavoro, in una situazione in cui l’incolumità e la sicurezza dei colleghi sono messe in pericolo; il lavoro per terzi durante il periodo di malattia; una condotta extra lavorativa penalmente rilevante. Secondo la legge, la giusta causa per il recesso dal rapporto di lavoro può verificarsi prima della scadenza di un contratto a tempo determinato o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, quando si verifichi una causa che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Un elemento chiave della giusta causa è proprio l'effetto immediato: questa tipologia di licenziamento non richiede un preavviso, sebbene sia previsto un ragionevole periodo di tempo per l'indagine dei fatti contestati al lavoratore.
Loretta Coppola
Loretta Coppola
2025-10-23 10:58:30
Numero di risposte : 25
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I motivi che possono giustificare il licenziamento “in tronco” di un lavoratore o di una lavoratrice sono: falsa malattia o falso infortunio, uso scorretto dei permessi ex legge 104/92, rifiuto a riprendere il lavoro dopo che, in seguito alla visita medica fiscale, è stata constatata l’insussistenza della malattia, durante il periodo di malattia il dipendente lavora per terzi, pregiudicando la guarigione ed il ritorno al lavoro, falsa timbratura del cartellino, inadempimenti contrattuali e perdita dei requisiti, abbandono ingiustificato del posto di lavoro, tale da determinare la mancanza di sicurezza degli impianti e una possibile minaccia all’incolumità delle persone, rifiuto ingiustificato e reiterato ad eseguire la prestazione lavorativa, violazione del patto di non concorrenza, comportamenti lesivi e penalmente perseguibili, insubordinazione, furto durante l’esercizio dell’attività lavorativa, condotta extra-lavorativa penalmente rilevante, tale da far venir meno il vincolo di fiducia. Il licenziamento per giusta causa è il provvedimento con cui il datore di lavoro licenzia senza preavviso il dipendente o la dipendente che ha messo in atto comportamenti o inadempimenti contrattuali così gravi che non è più possibile proseguire il rapporto di lavoro, neanche in via provvisoria. Secondo la giurisprudenza il licenziamento per giusta causa è una sanzione disciplinare – la sanzione disciplinare per eccellenza – che può essere irrogata per fatti talmente gravi che non è possibile ricollocare il dipendente in un’altra posizione all’interno dell’azienda. Si distingue da un’altra forma di licenziamento – il licenziamento per giustificato motivo soggettivo – perché, in questo secondo caso, i comportamenti del lavoratore o della lavoratrice sono sì gravi, ma non tali da determinare il licenziamento in tronco. Il datore di lavoro deve seguire la procedura per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sancita dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro: contestazione di addebito, formulazione delle giustificazioni, comminazione della sanzione disciplinare, eventuale successiva impugnazione della sanzione da parte del lavoratore, possibile tentativo di conciliazione, ricorso al Magistrato, ricorso al Collegio di conciliazione ed arbitrato.