Le dimissioni per “giusta causa” si hanno quando il lavoratore mette fine al rapporto di lavoro per un fatto addebitabile al datore di lavoro, idoneo ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.
La giusta causa è data da situazioni come le molestie sessuali da parte del datore di lavoro oppure offese, ingiurie e comportamenti denigratori, il mancato o ritardo pagamento dello stipendio, l’omesso versamento dei contributi previdenziali, il mobbing, il demansionamento, la pretesa di esecuzione di prestazioni illecite da parte del lavoratore.
Con l’entrata in vigore del c.d. Jobs Act, il lavoratore deve seguire un’apposita procedura telematica a disposizione sul sito dell’Inps.
Per potere beneficiare delle conseguenze favorevoli previste in caso di recesso per “giusta causa”, è necessario che il lavoratore invochi la “giusta causa” di dimissioni contestualmente alla comunicazione di recesso.
Non è necessario dare il c.d. preavviso, ovvero, chi si dimette per “giusta causa” può cessare di lavorare immediatamente dopo la comunicazione di recesso senza vedersi addebitata l’indennità sostitutiva di preavviso.