Il licenziamento per giusta causa è regolato dall’articolo 2119 del Codice Civile, il quale stabilisce che ciascuna delle parti contraenti può recedere dal contratto, prima della sua scadenza se a tempo determinato, o senza preavviso se a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che impedisca la prosecuzione del rapporto, anche temporaneamente.
Questa forma di licenziamento è applicabile in caso di grave inadempienza del dipendente, che mina la fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.
Il licenziamento per giusta causa, diverso da quello per giustificato motivo soggettivo, si verifica quando il dipendente ha commesso una violazione così grave che impedisce la prosecuzione immediata del rapporto di lavoro.
Nel caso del licenziamento per giusta causa, il dipendente ha commesso una violazione così grave che impedisce la prosecuzione immediata del rapporto di lavoro.
La cessazione del rapporto può avvenire sia nei contratti a tempo determinato che in quelli a tempo indeterminato, quest’ultimo senza preavviso.