Il nostro Codice Civile disciplina diverse forme di testamento: il testamento olografo, il testamento per atto di notaio, il testamento per atto di notaio pubblico, il testamento per atto di notaio segreto, testamento speciale.
Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale, a mente del disposto di cui all’art. 602 cod. civ., sono richiesti alcuni requisiti formali: l’autografia, il testamento olografo deve essere redatto interamente, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, la sottoscrizione, che deve essere apposta alla fine delle disposizioni, la data, che deve contenere l’indicazione completa del giorno, del mese e dell’anno.
È l’atto, ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni, con il quale il testatore dichiara al Pubblico Ufficiale le proprie ultime volontà trascritte a cura del Notaio stesso che ne darà poi lettura al testatore ed ai testimoni, facendo menzione di ciascuna formalità nel testamento.
Il testamento segreto è il documento scritto di proprio pugno dal testatore, ovvero da un soggetto terzo (nell’ipotesi in cui sia scritto interamente dal testatore deve recare la sua sottoscrizione alla fine delle disposizioni, nell’ipotesi in cui, invece, sia scritto anche solo parzialmente da soggetti terzi, ovvero con mezzi meccanici, dovrà essere sottoscritto in ogni pagina).
Sono forme di testamento speciale quelle rese dal testatore che, in luogo dove domina una malattia contagiosa, ovvero in luogo colpito da pubblica calamità ovvero ancora per infortunio, non possa avvalersi delle forme ordinarie.
Vi sono ancora testamenti speciali quelli resi a bordo di navi, di aeromobili, ovvero quelli resi da militari o soggetti a questi ultimi assimilabili.
Per ciascuno di questi testamenti il Codice Civile prevede forme e termini di efficacia peculiari.