Il testamento non è impugnabile quando sono rispettati tutti i requisiti stabiliti dalla legge.
Il testamento non impugnabile, dunque, non lede la quota di legittima e non presenta alcuna difformità rispetto alla legge.
Se, dunque, si ha intenzione di scrivere, ad esempio, un testamento olografo deve avere i seguenti requisiti: deve essere scritto a mano dal testatore; deve essere firmato dal testatore; deve essere datato.
Nel Codice civile si fa riferimento all’autografia, ciò vuol dire che il testamento deve essere scritto a mano dal testatore in autonomia.
Qualora il testamento rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge non potrà essere impugnato.
Un testamento è nullo, ad esempio, se si tratta di testamento olografo, quando manca la sottoscrizione del testatore.
Un testamento è invece annullabile, ad esempio, in presenza di vizi della volontà del testatore o in ipotesi di incapacità del testatore stesso.
Può essere annullato un testamento olografo anche per mancanza della data.
Le ipotesi di annullabilità della disposizione testamentaria relative a violenza, dolo, errore, sono indicate espressamente ex art. 624 del Codice civile.
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria se tale motivo è l’unico che ha determinato il testatore a disporre.
Un testamento può essere impugnato anche qualora leda i diritti dei legittimari.
I legittimari possono impugnare il testamento quando sia stata lesa la loro quota di legittima.
Chi vi abbia interesse può inoltre impugnare un testamento che considera nullo o annullabile.
Chi voglia impugnare un testamento per fare dichiarare la nullità dello stesso o per ottenere una pronuncia di annullamento, deve promuovere la relativa azione dinanzi al Tribunale.
L’azione di nullità è imprescrittibile, mentre l’azione volta a ottenere l’annullamento si prescrive in cinque anni.
Chi voglia impugnare il testamento poiché vede lesa la propria quota di legittima può invece promuovere l’azione di riduzione che si prescrive in dieci anni.
La sentenza con cui viene dichiarata la nullità del testamento o viene disposto l’annullamento dello stesso, ha efficacia retroattiva, i suoi effetti, cioè retroagiscono al momento dell’apertura della successione.