Quando l'imposta di registro è applicata nel momento della registrazione dell'atto è detta imposta di registro in misura fissa o proporzionale a seconda dei casi. L’imposta di registro si applica nella misura indicata nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. Con riferimento agli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, l'imposta di registro si applica in una misura fissa pari ad euro 200,00. Invece, quando l'operazione non è soggetta ad IVA l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale in base a quanto contenuto nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Per gli atti indicati nella Tabella B allegata al D.P.R. n. 131/1986 non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione neanche "in caso d’uso". Qualora gli atti siano, comunque, presentati per la registrazione volontaria l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa.