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Cosa cambia nella gestione rifiuti?

Liliana Villa
Liliana Villa
2025-08-06 08:44:37
Numero di risposte : 20
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Dal 13 febbraio 2025 sarà obbligatorio il nuovo modello di FIR per tutti gli operatori. Gli iscritti al RENTRI dovranno emettere FIR in formato digitale dal 13 febbraio 2026. Vidimazione Digitale è obbligatoria sia per i FIR cartacei che per quelli digitali. Per i rifiuti pericolosi sarà obbligatoria la trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI. Nel caso di FIR digitale, il destinatario è obbligato a trasmettere il formulario controfirmato a tutti i soggetti coinvolti. Il trasportatore e il destinatario aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto forniti dal RENTRI. Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente: Dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto. Dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto. La sottoscrizione può avvenire anche tramite il certificato rilasciato dal RENTRI. Il destinatario è tenuto a trasmettere al produttore, tramite il RENTRI e rispettando le tempistiche fissate nei decreti direttoriali, il FIR completo e firmato da tutti i soggetti. Queste modifiche segnano un passo importante verso la digitalizzazione nella gestione dei rifiuti. È essenziale che le aziende si preparino per tempo, aggiornando i propri sistemi gestionali e familiarizzando con il RENTRI.
Soriana Morelli
Soriana Morelli
2025-07-29 01:44:46
Numero di risposte : 17
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L’accesso al RENTRI è riservato alle imprese, agli enti e ad altri soggetti obbligati all’iscrizione, nonché a coloro che intendano aderirvi volontariamente. I soggetti obbligati all’iscrizione sono: 1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti 2. Produttori di rifiuti pericolosi 3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale 4. Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi 5. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, sono tenuti all’iscrizione: 1. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti. 2. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. 3. Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi L’obbligo di iscrizione al RENTRI sarà introdotto in tre fasi: 1. Dal 15/12/2024 al 13/02/2025: tutti gli impianti di recupero o smaltimento rifiuti, tutti i trasportatori che effettuano trasporto conto terzi, tutti gli intermediari (cat. 8), enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. 2. Dal 15/06/2025 al 14/08/2025: enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che hanno da 10 a 50 dipendenti. 3. Dal 15/12/2025 al 13/02/2026: enti e imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.
Danuta Greco
Danuta Greco
2025-07-18 05:50:41
Numero di risposte : 15
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Dal 13 febbraio 2025, il RENTRI diventerà obbligatorio per molte imprese del settore rifiuti, segnando un cambiamento significativo nella gestione e nel monitoraggio della tracciabilità dei rifiuti. Con l’avvicinarsi della scadenza, è fondamentale che le aziende si adeguino per evitare sanzioni e problemi operativi. La tracciabilità diventerà interamente digitale, con l’obbligo di registrare e trasmettere i dati attraverso la piattaforma RENTRI. Questo cambiamento punta a: Eliminare il rischio di smaltimenti illeciti e frodi ambientali. Garantire maggiore trasparenza e sicurezza nei flussi di rifiuti. Semplificare la gestione amministrativa per le imprese. Facilitare i controlli da parte degli enti preposti. L’introduzione del RENTRI non è solo un obbligo normativo, ma un cambiamento radicale nella gestione della tracciabilità dei rifiuti. Le principali novità includono: Passaggio definitivo alla digitalizzazione della gestione rifiuti. Eliminazione dei registri cartacei, con tracciabilità in tempo reale. Maggiore efficienza e riduzione degli errori amministrativi. Monitoraggio più rigoroso per prevenire attività illecite.
Mariano Gatti
Mariano Gatti
2025-07-18 04:22:09
Numero di risposte : 15
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Il RENTRI introduce anche nuovi moduli cartacei dei registri cronologici di carico e scarico e, a regime, un modello di gestione digitale sia dei formulari di identificazione del trasporto sia dei registri di carico e scarico. I nuovi modelli dei Registri di carico e scarico non potranno essere utilizzati prima del 13/2/2025, data di operatività del RENTRI. Pertanto, gli operatori non tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13/2/2025 dovranno vidimare presso la Camera di commercio di competenza il nuovo modello di Registro di carico e scarico, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro. Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. Coloro che non devono iscriversi al RENTRI entro il 13/2/2025, potranno accedere al portale RENTRI, stampare il nuovo format cartaceo dei Registri di carico e scarico reso disponibile e richiederne la vidimazione presso la Camera di commercio della propria provincia. Le iscrizioni del primo scaglione partono il 15/12/2024. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’Accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di seguito riportati: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi; sono qua ricompresi: i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di rifiuti non pericolosi, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con più di 10 dipendenti.